Fatti

Il ricorrente, [A.] , era dal 2008 impegnato come tassista in attività autonoma e assicurato contro la malattia presso la [B. AG] . L'assicurazione contro la malattia era denominata assicurazione a somma fissa, con un reddito annuo assicurato di Fr. 85'000.-- e un indennizzo giornaliero di Fr. 232.90. Dal 21 luglio 2010, [A.] era al 100 % inabile al lavoro a causa di dolori alla schiena. La [B. AG] riconobbe la propria obbligazione di prestazione e corrispose ad [A.] , dopo la scadenza del periodo di attesa convenuto di 14 giorni, a partire dal 4 agosto 2010, gli indennizzi giornalieri sulla base di un'inabilità al lavoro del 100 %.

Il 27 settembre 2011, la [B. AG] comunicò ad [A.] che gli indennizzi giornalieri sarebbero stati corrisposti al 100 % fino al 31 dicembre 2011, ma dal 1° gennaio 2012 solo al 50 %. A partire dal 1° marzo 2012, ad [A.] sarebbe stata richiesta un'attività lavorativa al 80 % in un'attività leggera adattata. La [B. AG] interruppe i pagamenti degli indennizzi giornalieri a partire dal 1° marzo 2012.

[A.] chiese alla [B. AG] il 5 aprile 2012 di continuare a corrispondergli gli indennizzi giornalieri dal 1° marzo 2012 al 21 luglio 2012 sulla base di un'inabilità al lavoro del 50 %. La [B. AG] rifiutò.

Il 29 giugno 2015, [A.] presentò una domanda parziale al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo e chiese che la [B. AG] fosse condannata a pagare Fr. 20'000.-- più interessi al 5 % a partire dal 1° luglio 2015.

Legge

Il Tribunale federale doveva valutare se l'istanza precedente avesse valutato correttamente l'obbligo di prestazione della polizza assicurativa integrativa alla assicurazione malattia. L'istanza precedente aveva affermato che il ricorrente era permanentemente al 100 % inabile al lavoro nella sua attività abituale di tassista, ma parzialmente in grado di lavorare in un'attività adattata a partire da gennaio 2012.

Il Tribunale federale esaminò se l'istanza precedente avesse valutato correttamente l'obbligo del ricorrente di ridurre il danno. L'istanza precedente aveva stabilito che il ricorrente era in grado di lavorare in…