Fatti

{ "title": \"Rigetto del ricorso concernente il rimborso dell'imposta di bollo", \"facts": \"

La [A. AG] , succeditrice della [B. AG] , ha chiesto il rimborso dell'imposta di bollo di Fr. 18'341'323.90 relativa ai proventi lordi di dividendi di Fr. 52'403'782.60 dell'anno 2006. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha rifiutato il rimborso con decisione del 6 settembre 2010, poiché la società richiedente non aveva il diritto di utilizzare le azioni che producevano i dividendi e si trattava di un'evasione fiscale.

Dopo un'opposizione infruttuosa, la [A. AG] si è rivolta al Tribunale amministrativo federale, che ha respinto il suo ricorso con sentenza del 13 marzo 2013. La [A. AG] ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale e il rimborso dell'imposta di bollo.

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1. Ammissibilità del ricorso

Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, poiché si tratta di una decisione finale del Tribunale amministrativo federale in una materia di diritto pubblico e non ci sono motivi di esclusione. La ricorrente è legittimata a presentare il ricorso.

2. Diritto di utilizzo

Il Tribunale federale si è occupato del concetto di "diritto di utilizzo\" ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. a LIP. Questo diritto non comprende solo la proprietà del bene, ma anche il diritto ai proventi che il bene produce. Una persona giuridica ha diritto al rimborso dell'imposta di bollo se, al momento della scadenza del pagamento della tassa, aveva la sua sede in Svizzera, ha registrato correttamente i proventi soggetti all'imposta di bollo come proventi e, al momento della scadenza del pagamento della tassa, aveva il diritto di utilizzare il bene che produceva il provento soggetto all'imposta.

3. Valutazione delle transazioni

Il Tribunale amministrativo federale ha valutato le transazioni della ricorrente come un'unità economica e ha stabilito che la ricorrente era stata interposta solo per ricevere i dividendi. Le transazioni erano finalizzate a ottenere il rimborso completo dell'imposta di bollo svizzera. La ricorrente aveva il compito di trasferire la maggior parte dei dividendi ricevuti ai suoi contraenti esteri.

4. Effettivo diritto di utilizzo

Il Tribunale federale ha stabilito che la ricorrente non aveva il diritto effettivo di utilizzo, poiché non riceveva i dividendi per sé stessa, ma li trasferiva ai suoi contraenti. La ricorrente era stata interposta solo per ottenere…