Fatti

La ricorrente, un'assicurazione per il pagamento di indennità giornaliere in caso di malattia, aveva stipulato un contratto collettivo di assicurazione malattia con il ricorrente, un lavoratore dipendente. Il ricorrente era stato assunto presso la [Z.] come telefonista dal mese di ottobre 2008 e aveva avuto un'assenza per malattia a partire da novembre 2008. La ricorrente aveva erogato un'indennità giornaliera a partire da dicembre 2008 sulla base di un'incapacità di lavoro del 100%. Dopo un esame medico presso il dott. med. [W.] nel mese di agosto 2009, la ricorrente aveva ridotto l'indennità giornaliera al 50% e successivamente l'aveva interrotta.

Il ricorrente aveva citato in giudizio il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Basilea-Città per il pagamento di Fr. 50'633.15 più interessi al 5% a partire dal 24 aprile 2010. Il Tribunale delle assicurazioni sociali aveva accolto la domanda. La ricorrente aveva presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale aveva esaminato l'obbligo di prestazione della ricorrente e aveva concluso che l'autorità inferiore aveva legittimamente obbligato la ricorrente a pagare al ricorrente indennità giornaliere sulla base di un'incapacità di lavoro del 100%. La ricorrente non aveva dimostrato che il ricorrente aveva violato il suo obbligo di ridurre il danno.

Il Tribunale federale aveva sottolineato che l'autorità inferiore aveva valutato correttamente le prove e che la ricorrente non aveva dimostrato che il ricorrente non aveva motivato sufficientemente la…