Fatti

Parti: Ricorrente [A.] , Ufficio delle migrazioni del Canton Basilea Città, Dipartimento di giustizia e sicurezza del Canton Basilea Città.

Oggetto: Rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno e espulsione.

Iter processuale: Il ricorrente, cittadino turco, ha inizialmente ottenuto un permesso di soggiorno in base a un matrimonio con una cittadina svizzera. Dopo il divorzio, il permesso non è stato rinnovato ed è stata disposta un'espulsione. Il ricorrente ha presentato ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali.

Questione principale: Il ricorrente contesta le constatazioni del tribunale di primo grado riguardanti il suo fallimento come imprenditore e la sua integrazione economica in Svizzera.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso: Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico nel campo del diritto degli stranieri non è ammesso contro decisioni riguardanti permessi per i quali né il diritto federale né il diritto internazionale prevedono un diritto. Il ricorrente si basa sull'art. 50 cpv. 1 della Legge sugli stranieri (LEst), il che è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso. Le altre condizioni per l'esame nel merito sono soddisfatte, quindi il ricorso è ammesso.

2. Accertamento dei fatti e arbitrio: Il Tribunale federale si basa, di regola, sui fatti accertati dal tribunale di primo grado. Una rettifica o integrazione è possibile solo in caso di evidente inesattezza o violazione del diritto. Il ricorrente sostiene che il tribunale di primo grado abbia accertato i fatti in modo evidentemente inesatto, attribuendogli il fallimento del ristorante. Il Tribunale federale conferma tuttavia che il ricorrente, in quanto imprenditore individuale iscritto nel registro di commercio, è responsabile del fallimento…