Fatti

Parti:

  • Ricorrente: [A. AG] , rappresentata dall'avvocato Dr. Urs Fasel
  • Ricorso: [B.B.] e [C.B.] , entrambi rappresentati dall'avvocato Franz Müller

Fatti:

  • [A. AG] è una società per azioni con sede a [U.] e un capitale azionario di CHF 600'000.--, suddiviso in 600 azioni al portatore.
  • [B.B.] detiene 67 azioni, [C.B.] detiene 2 azioni.
  • [B.B.] era stato a lungo direttore generale e membro del consiglio di amministrazione della [D. AG] , una filiale al 100% della [A. AG] , ma è stato licenziato il 25 agosto 2016.
  • Il 25 giugno 2019 e il 4 novembre 2019 si sono tenute assemblee generali durante le quali [B.B.] e [C.B.] hanno presentato richieste di informazioni, in particolare riguardo all'aumento delle spese del personale.
  • Una richiesta di nomina di un revisore speciale è stata respinta con 507 voti contro 79.
  • Il 3 febbraio 2020, [B.B.] e [C.B.] hanno presentato una domanda al tribunale commerciale del Canton Berna, ai sensi dell'art. 697b CO, per la nomina di un revisore speciale.
  • Il tribunale commerciale ha accolto parzialmente la domanda e ha limitato l'oggetto della revisione speciale alle ragioni dell'aumento delle spese del personale nel 2018.

Ricorso:

  • [A. AG] ha chiesto il rigetto completo della domanda di nomina di un revisore speciale.

Legge

Il ricorso è ammissibile, poiché l'ordinanza di nomina di un revisore speciale ai sensi dell'art. 697b CO è considerata una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF. Il ricorso è quindi ammissibile senza che debbano essere soddisfatti i presupposti degli art. 92 ss. LTF.

La ricorrente sostiene che il tribunale di primo grado abbia erroneamente nominato un revisore speciale. Ogni azionista può chiedere all'assemblea generale di chiarire determinati fatti mediante una revisione speciale, purché ciò sia necessario per l'esercizio dei diritti degli azionisti e abbia già esercitato il diritto di informazione o il diritto di accesso (art. 697a cpv. 1 CO). I ricorrenti vogliono accertare se gli organi della ricorrente abbiano ricevuto prestazioni indebite. Queste informazioni sono necessarie in particolare per l'esercizio di un'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 678 cpv. 2 CO.

Il tribunale di primo grado ha ritenuto che le informazioni fornite dal consiglio di amministrazione fossero inutili per i ricorrenti e non spiegassero l'aumento significativo delle…