Fatti
Parti: Ricorrente A. (nata nel 1955) contro la Procura generale del Canton Lucerna e il Servizio esecuzione e prova del Canton Lucerna.
Fatti: A. è stata condannata il 3 settembre 2021 dal Tribunale penale del Canton Lucerna per appropriazione indebita, frode, gestione infedele e falsificazione di documenti a una pena detentiva di 2 anni e 10 mesi. Su appello, il Tribunale cantonale di Lucerna ha ridotto la pena a 2 anni e 9 mesi. Con domanda del 22 febbraio 2024, A. ha richiesto l'esecuzione della parte condizionale della pena detentiva nella forma speciale della semilibertà. Il Servizio esecuzione e prova del Canton Lucerna (SEP) ha respinto la domanda con decisione del 22 aprile 2024. Il Tribunale cantonale di Lucerna ha confermato questa decisione con sentenza del 16 luglio 2024. A. ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Questione principale: Se le attività della ricorrente (gestione di un negozio online, visite a fiere, organizzazione di seminari e stesura di libri di cucina) siano qualificabili come lavoro ai sensi dell'art. 77b cpv. 1 lett. b CP e giustifichino pertanto la concessione della semilibertà.
Legge
La semilibertà ai sensi dell'art. 77b CP mira a prevenire la disintegrazione dal mondo del lavoro e presuppone che il condannato svolga un'attività lavorativa, una formazione o un'occupazione regolare di almeno 20 ore settimanali. Il concetto di lavoro comprende sia attività dipendenti che autonome, richiedendo in ogni caso un'attività lavorativa. Decisivo è se l'attività è orientata al profitto, il quale si compone dell'idoneità generale al profitto e dell'intenzione individuale di realizzare un profitto.
L'istanza precedente ha accertato che la ricorrente non aveva presentato un rendiconto comprensibile delle sue entrate e uscite. Le entrate lorde mensili medie ammontavano a circa Fr. 500.-, mentre le spese erano superiori alle entrate. L'istanza precedente ha concluso che le attività della ricorrente non producevano alcun profitto e pertanto erano da qualificare come mera passione. La ricorrente non ha contestato che il reddito netto non potesse essere determinato con precisione e che con le sue attività non generasse un grande fatturato.
L'istanza precedente ha giustamente richiamato la giurisprudenza in materia di diritto fiscale e di diritto delle assicurazioni sociali concernente la distinzione tra attività lavorativa autonoma e mera passione. Il fatto che la ricorrente si trovi nell'età pensionabile non osti per sé alla concessione della semilibertà. Decisivo è se le attività siano da qualificare come attività lavorativa autonoma o come mera passione. L'istanza precedente…