Fatti

Parti: La ricorrente è la Fondazione Istituto di garanzia LPP, la convenuta è la [A. GmbH] .

Fatti: La [A. GmbH] si è unita alla Fondazione Istituto di garanzia LPP nel 2005. L'Istituto di garanzia ha avviato un procedimento di esecuzione nel 2017 per un credito di CHF 133'409.40. La datrice di lavoro ha opposto un reclamo contro l'ingiunzione di pagamento. L'Istituto di garanzia ha emesso un'ordinanza di pagamento contro cui la datrice di lavoro ha presentato ricorso. Il Tribunale amministrativo federale ha accolto parzialmente il ricorso e modificato l'ordinanza. L'Istituto di garanzia ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Punti controversi: 1. Se le spese di CHF 1100.- siano state erroneamente incluse nell'ordinanza. 2. Se gli interessi di mora possano essere addebitati sulle spese amministrative straordinarie.

Legge

Il Tribunale federale esamina inizialmente se le spese di CHF 1100.- siano state erroneamente incluse nell'ordinanza. L'Istituto di garanzia riconosce che la datrice di lavoro ha saldato l'intero credito, incluse le spese contestate. Poiché l'Istituto di garanzia riconosce l'estinzione del debito, non può essere concessa l'apertura definitiva del credito. La decisione del tribunale di primo grado nonché l'ordinanza del 28 novembre 2017 vengono annullate.

Successivamente, il Tribunale federale esamina se gli interessi di mora possano essere addebitati sulle spese amministrative straordinarie. Il Tribunale amministrativo federale ha deciso che gli interessi di mora possono essere addebitati solo sui contributi, non sulle spese accessorie come le spese. L'Istituto di garanzia sostiene che per "contributi" ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 LPP si intendono anche i costi regolamentari di amministrazione. Il Tribunale federale rileva che l'art. 66 cpv. 2 LPP prevede gli interessi di mora solo sui contributi non pagati tempestivamente, non sulle spese e sulle commissioni. L'accordo di…