Fatti
Parti coinvolte: A. (ricorrente), Ministero pubblico della Repubblica e cantone di Neuchâtel, B.B. e C.B. (intimati).
Tribunali interessati: Tribunale penale delle Montagne e del Val-de-Ruz, Corte penale del Tribunale cantonale della Repubblica e cantone di Neuchâtel, Tribunale federale.
Date chiave: Sentenza del Tribunale penale del 7 giugno 2022, sentenza della Corte penale del 22 febbraio 2024, ricorso al Tribunale federale del 7 aprile 2025.
Fatti principali:
- [A.], originaria del Marocco, ha lasciato il suo paese per LNA Svizzera nell'agosto 2011 ed è stata ospitata da C.B. e B.B. fino al 2017, periodo durante il quale ha svolto lavori domestici e si è occupata dei figli della coppia senza compenso.
- Il Tribunale penale ha condannato C.B. e B.B. per violazioni dell'art. 116 al. 1 lett. a LStrI, ma ha respinto le conclusioni civili di A.
- LNA Corte penale ha respinto gli appelli di [A.] e del Ministero pubblico, ma ha assolto B.B. dalla complicità di violazioni dell'art. 116 al. 1 lett. a LStrI.
- [A.] ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale, invocando una violazione degli art. 182 CP e 4 CEDU.
Legge
LNA ricorrente invoca una violazione degli art. 182 CP e 4 CEDU. L'art. 182 CP punisce chi si dedica alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, sfruttamento del lavoro o al fine del prelievo di un organo. LNA tratta di esseri umani è definita dal reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitalità o l'accoglienza di persone con vari mezzi, inclusi lo sfruttamento della prostituzione, il lavoro forzato, LNA schiavitù, ecc.
LNA corte cantonale ha ritenuto che gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani non fossero accertati, in particolare a causa dell'assenza di prove di un reclutamento in Marocco e dell'assenza di una situazione di disagio o vulnerabilità della ricorrente. Ha inoltre considerato che LNA ricorrente non era stata trattata come una merce e che aveva conservato LNA capacità di lasciare LNA situazione.
Il Tribunale…