Fatti

Parti e svolgimento del procedimento: La ricorrente ([A.] ) è stata condannata dal Tribunale distrettuale di Zurigo con sentenza del 24 settembre 2021 alla pena pecuniaria di fr. 125.-- per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata svoltasi il 25 gennaio 2021 in piazza Walche a Zurigo. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato tale sentenza in data 15 dicembre 2022 per quanto riguarda la colpevolezza e la pena. La ricorrente ha proposto ricorso penale in data 13 febbraio 2023 (integrato il 25 febbraio 2023) avverso la sentenza del giudice di secondo grado, chiedendo l’assoluzione e la condanna al rimborso delle spese processuali. La Procura superiore del Cantone di Zurigo non ha presentato osservazioni.

Fatto: La ricorrente ha partecipato a una manifestazione contro l’obbligo di indossare la mascherina nella scuola primaria, promossa tramite social media. La manifestazione si è svolta senza autorizzazione delle autorità, nonostante abbia coinvolto più di dieci partecipanti. Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha accertato che la ricorrente sapeva o almeno riteneva possibile che la manifestazione non fosse autorizzata e, nondimeno, vi ha partecipato. Le autorità giudiziarie inferiori hanno qualificato tale condotta come partecipazione punibile a una manifestazione non autorizzata ai sensi del diritto comunale (art. 26 lett. c e art. 21 cpv. 1 LDis/ZH in combinato disposto con art. 26 RDis/ZH).

Norme giuridiche applicabili: Al momento dei fatti, nel Cantone di Zurigo era in vigore l’art. 7 dell’Ordinanza concernente le misure per combattere l’epidemia di Covid-19 (O Covid-19/ZH), che vietava le manifestazioni politiche con più di dieci persone in spazi pubblici. La ricorrente è stata inoltre assolta dall’accusa di violazione di tale ordinanza, poiché tale capo d’imputazione non è stato impugnato.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso Il Tribunale federale verifica l’ammissibilità formale e sostanziale del ricorso. La ricorrente non ha soddisfatto appieno i requisiti di motivazione di cui all’art. 42 LTF, in particolare per quanto concerne le doglianze generiche in materia di diritti fondamentali o i riferimenti ad altri atti processuali. Inoltre, non si è tenuto conto delle censure relative a circostanze non oggetto della sentenza impugnata (ad esempio, la legittimità costituzionale dell’obbligo di indossare la mascherina o la presunta sproporzione della regola dei dieci partecipanti). Il Tribunale federale ha acquisito gli atti cantonali e ha accolto parzialmente il ricorso per il resto.

2. Valutazione del dolo La ricorrente ha negato di aver saputo che la manifestazione non fosse autorizzata. Il Tribunale federale ha tuttavia confermato la valutazione delle autorità inferiori secondo cui la ricorrente agì con dolo eventuale. Ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP, agisce con dolo chi ritiene possibile la realizzazione dell’elemento oggettivo del reato e la accetta. Le autorità inferiori potevano desumere dalle circostanze (partecipazione a una manifestazione con circa 70 persone, invito pubblico tramite social media, conoscenza delle misure epidemiologiche) che la ricorrente riteneva possibile l’assenza di autorizzazione e l’accettava. Tale valutazione non è arbitraria ed è stata sottoposta dal Tribunale federale al solo controllo dell’arbitrarietà (art. 97 cpv. 1 LTF).

3. Limitazione dei diritti fondamentali e proporzionalità La ricorrente ha denunciato una violazione della libertà di opinione e di assemblea (art. 16 e 22 Cost.). Il Tribunale federale ha confermato che tali libertà non sono assolute e possono essere limitate da norme legislative, purché queste si basino su una base legale sufficiente, perseguano un interesse pubblico e siano proporzionate. L’obbligo di autorizzazione per le manifestazioni politiche in spazi pubblici è compatibile con la libertà di assemblea, poiché serve a tutelare l’ordine pubblico e i diritti altrui. Le autorità inferiori hanno rilevato che la ricorrente avrebbe potuto presentare domanda di…