Fatti
{ "title": \"Cambio di partito di una consigliera cantonale tra elezione e costituzione quale possibile violazione della libertà di elezione e votazione", \"facts": \"Partiti e autorità:
I ricorrenti sono sei persone aventi diritto di voto del Canton Zurigo, tra cui tre membri in carica del Consiglio cantonale zurighese. La ricorrente è Isabel Garcia, consigliera cantonale eletta del Partito dei Verdi-Liberali (GLP) per la circoscrizione II della città di Zurigo. Il Consiglio cantonale del Canton Zurigo e la sua Direzione della giustizia e degli affari interni sono ulteriori autorità coinvolte. La procedura riguarda il rinnovo delle elezioni del Consiglio cantonale zurighese del 12 febbraio 2023 per il periodo di mandato 2023-2027.
Mezzi di impugnazione e procedimento:
Il 12 febbraio 2023 si sono svolte le elezioni del Consiglio cantonale. Isabel Garcia si è candidata nella lista 04 del GLP e ha ottenuto 3'083 voti, che le hanno assicurato uno dei 12 seggi della circoscrizione II. I risultati elettorali sono stati pubblicati il 17 febbraio 2023 nel Foglio ufficiale cantonale con l’avviso dei mezzi di impugnazione. Il 22 febbraio 2023 è scaduto inutilmente il termine di ricorso cantonale di quindici giorni. Il 23 febbraio 2023 è stato reso noto tramite i media che Isabel Garcia aveva annunciato in quello stesso giorno il suo passaggio al Partito Liberale Radicale (FDP).
L’8 maggio 2023 si è tenuta la seduta costitutiva del Consiglio cantonale. Quest’ultimo ha deciso, con 107 voti favorevoli contro 52 (e 11 astensioni), di convalidare i risultati del rinnovo delle elezioni. Una mozione minoritaria volta a escludere dalla convalida l’elezione di Isabel Garcia è stata respinta. La decisione di convalida è stata pubblicata nel Foglio ufficiale il 12 maggio 2023. Nella stessa seduta dell’8 maggio 2023, il Consiglio cantonale ha rinnovato la composizione delle sue commissioni e ha eletto Isabel Garcia nella Commissione per lo Stato e i Comuni.
I ricorrenti hanno presentato il 14 maggio 2023 un ricorso in materia di diritto pubblico e, in via subordinata, un ricorso costituzionale al Tribunale federale. Essi hanno chiesto in sostanza l’annullamento della decisione di convalida del Consiglio cantonale in relazione a Isabel Garcia e la constatazione di una violazione dei diritti politici. Inoltre, avrebbero dovuto dichiararsi nulle l’elezione di Isabel Garcia in una commissione e la trasmissione della causa al Consiglio cantonale per una nuova decisione.
Questione centrale:
I ricorrenti hanno sostenuto che Isabel Garcia avesse già al momento dell’elezione preso la ferma decisione di cambiare partito e avesse tenuto nascosta tale circostanza agli elettori. In tal modo, i cittadini aventi diritto di voto sarebbero stati indotti in errore su un fatto centrale per l’elezione. Ciò costituirebbe una grave falsificazione della volontà degli elettori e violerebbe l’art. 34 cpv. 2 Cost. e il principio della libera esercizio del mandato (art. 161 cpv. 1 Cost. e art. 52 cpv. 1 Cost./ZH).
Via giuridica e legittimazione a ricorrere:
Il Tribunale federale ha dapprima esaminato la ricevibilità del ricorso. Ha constatato che i ricorrenti, pur non dovendo necessariamente essere elettori della circoscrizione II interessata, godevano del diritto di ricorso ai sensi dell’art. 89 cpv. 3 LTF, in quanto persone aventi diritto di voto del Canton Zurigo nelle elezioni del Consiglio cantonale. Poiché diversi ricorrenti erano membri del Consiglio cantonale, la loro legittimazione a ricorrere era data senza che dovessero fornire una prova specifica del loro diritto di voto.
Successivamente, il Tribunale federale ha esaminato la impugnabilità della decisione di convalida e delle elezioni delle commissioni. Ha constatato che le elezioni delle commissioni non costituivano oggetti impugnabili idonei, trattandosi di elezioni indirette da parte del Parlamento (art. 82 lett. c LTF). Per quanto riguarda la decisione di convalida, non era chiaro se, dopo la scadenza del termine di ricorso cantonale, fosse ancora possibile proporre un mezzo di impugnazione qualora nuovi fatti fossero venuti a conoscenza solo in un secondo momento. Il Tribunale federale ha tuttavia concluso che, in via eccezionale, potesse essere esaminato il ricorso, in particolare al fine di garantire il principio di buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost. e art. 9 Cost.).
Cambio di partito e libera esercizio del mandato:
Il Tribunale federale ha ricordato che i candidati, in base alla libertà di opinione (art. 16 Cost.), alla libertà di associazione (art. 23 Cost.) e alla tutela dei diritti politici (art. 34 cpv. 1 Cost.) nonché al principio del libero mandato (art. 161 cpv. 1 Cost. e art. 52 cpv. 1 Cost./ZH), hanno in linea di principio la libertà di cambiare partito. Tale libertà vale anche nel periodo compreso tra l’elezione e la costituzione del Parlamento.
Tuttavia, tale libertà trova un limite nella libertà di elezione e votazione degli aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 Cost. I candidati che, già al momento dell’elezione, abbiano preso la ferma decisione di cambiare partito e l’abbiano tenuta nascosta agli elettori, inducono in errore gli aventi diritto di voto. L’informazione su una simile decisione è essenziale per gli elettori. In presenza di indizi corrispondenti, sussiste un diritto a un esame giudiziario (art. 34 cpv. 2 e art. 29a Cost.).
Sistema elettorale e importanza dell’appartenenza a una lista:
Il Tribunale federale ha spiegato che nel Canton Zurigo si applica il sistema elettorale del doppio Pukelsheim (sistema proporzionale), in cui l’appartenenza a una lista assume un ruolo determinante. I seggi vengono ripartiti proporzionalmente alla forza dei partiti a livello cantonale e poi suddivisi nelle circoscrizioni (§§ 103-104 LPR). Ciò sottolinea l’importanza delle liste e dell’appartenenza partitica dei candidati.
Sebbene il sistema elettorale zurighese presenti anche elementi di voto personale, in quanto le preferenze individuali per i candidati sono decisive (cosiddetta concorrenza tra preferenze individuali), in definitiva è determinante il voto per la lista, poiché i candidati eletti devono in gran parte il loro seggio all’attribuzione di ulteriori voti di lista (§ 108 cpv. 1 LPR).
Grave falsificazione della volontà degli elettori e violazione dell’art. 34 cpv. 2 Cost.:
Il Tribunale federale ha precisato la sua giurisprudenza precedente (in particolare DTF 135 I 19) e ha constatato che si verifica una grave falsificazione della volontà degli elettori qualora una candidata al Consiglio cantonale si presenti agli elettori come appartenente a una determinata lista/partito, salvo poi risultare che tale affermazione era errata. Una simile informazione errata costituisce un fatto nuovo, oggettivamente accertabile, essenziale per l’elezione e determinante per la scelta degli elettori.
Chi invece si candida al Consiglio cantonale di Zurigo e nasconde agli aventi diritto di voto la propria vera appartenenza a una lista/partito induce in errore gli elettori su un fatto centrale per l’elezione. Ciò viola l’art. 34 cpv. 2 Cost., poiché non è più garantito che la volontà degli aventi diritto di voto si rifletta in modo affidabile e non alterato nel risultato elettorale.
L’art. 34 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 29a Cost. garantisce agli aventi diritto di voto che una presunta, grave falsificazione della loro volontà venga sottoposta a un esame giudiziario qualora vengano addotti indizi credibili in tal senso. Proprio questo viene fatto valere dai ricorrenti nei confronti di Isabel Garcia: ella avrebbe già al momento dell’elezione preso la ferma decisione di cambiare partito e avrebbe tenuto nascosta tale circostanza agli elettori. Il cambio di partito, avvenuto il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso e senza una motivazione apparente, dà effettivamente adito a un’indagine da parte delle autorità competenti.
Via giuridica e trasmissione alla autorità cantonale:
Il Tribunale federale ha constatato che non è compito del giudice supremo svolgere in prima istanza un procedimento probatorio. La causa deve piuttosto essere trasmessa a questo fine a un’autorità cantonale, la quale dovrà accertare il fatto sulla base dei mezzi di prova necessari (cfr. § 60 OPR).
In ossequio alla via giuridica sopra descritta, in linea di principio il Consiglio cantonale avrebbe dovuto occuparsi, nell’ambito di un procedimento di ricorso in materia di diritti politici, delle domande e delle censure dei ricorrenti. Tuttavia, il Consiglio cantonale aveva già esaminato la questione della convalida dell’elezione di Isabel Garcia nel contesto della sua decisione di convalida, su richiesta di una mozione minoritaria della sua commissione preparatoria, e l’aveva sottoposta a un’audizione della sua direzione amministrativa. Alla luce di ciò e considerato l’urgenza della questione, un rinvio al Consiglio cantonale non appariva opportuno. La causa è stata quindi trasmessa per un ulteriore esame al Tribunale amministrativo di Zurigo.
", \"reasoning": \"Il Tribunale federale ha dapprima esaminato la ricevibilità del ricorso avverso la decisione di convalida e le elezioni delle commissioni. Per quanto riguarda le elezioni delle commissioni, ha constatato che queste non costituiscono oggetti impugnabili idonei, in quanto si tratta di elezioni indirette da parte del Parlamento (art. 82 lett. c LTF). I ricorrenti avevano sostenuto che le elezioni delle commissioni riguardassero la tutela dei diritti politici dei cittadini, ma tale argomentazione non era fondata, poiché secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le elezioni indirette da parte del Parlamento non sono riconosciute come oggetti impugnabili (cfr. DTF 147 I 1 cpv. 3.1).
Successivamente, il Tribunale federale ha esaminato la impugnabilità della decisione di convalida. Quest’ultima costituisce un atto autonomo di organizzazione della sovranità nell’ambito dei diritti politici, con cui il risultato elettorale viene accertato numericamente e reso noto in via formale (cfr. DTF 145 I 207 cpv. 4.2). La decisione di convalida ha pertanto una portata limitata e una funzione essenzialmente notarile. Essa serve unicamente a registrare il risultato elettorale e quindi la decisione degli elettori. Un esame sostanziale del risultato elettorale nell’ambito della decisione di convalida non è escluso, ma tale esame è stato fortemente limitato dalla giurisprudenza del Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha ricordato che i candidati hanno in linea di principio la libertà di cambiare partito, anche nel periodo compreso tra la data delle elezioni e la costituzione del Parlamento. Tale libertà deriva dalla libertà di opinione (art. 16 Cost.), dalla libertà di associazione (art. 23 Cost.) e dalla tutela dei diritti politici (art. 34 cpv. 1 Cost.) nonché dal principio del libero mandato (art. 161 cpv. 1 Cost. e art. 52 cpv. 1 Cost./ZH). Un cambio di partito tra l’elezione e la costituzione del Parlamento è quindi in linea di principio conforme alla Costituzione, come già affermato dal Tribunale federale in DTF 135 I 19.
Tuttavia, tale libertà trova un limite nella libertà di elezione e votazione degli aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 Cost. I candidati che, già al momento dell’elezione, abbiano preso la ferma decisione di cambiare partito e l’abbiano tenuta nascosta agli elettori, inducono in errore gli aventi diritto di voto. L’informazione su una simile decisione è per gli elettori essenziale. In presenza di indizi corrispondenti, sussiste un diritto a un esame giudiziario (art. 34 cpv. 2 e art. 29a Cost.).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno sostenuto che Isabel Garcia avesse già al momento dell’elezione preso la ferma decisione di cambiare partito e avesse tenuto nascosta tale circostanza agli elettori. Il cambio di partito, avvenuto il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso e senza una motivazione apparente, dà effettivamente adito a un’indagine da parte delle autorità competenti. Un’indagine del genere non è stata finora effettuata. Il Tribunale federale ha constatato che non è compito del giudice…