Fatti
Il ricorrente [A.] aveva presentato in data 10 novembre 2022, per conto del gruppo «Strike WEF Kollektiv», una domanda di autorizzazione per una marcia di due giorni dal titolo «Marcia invernale per la giustizia climatica». Il percorso previsto prevedeva, per il 14 gennaio 2023, il passaggio sulla strada cantonale da Küblis a Klosters Platz e, per il 15 gennaio 2023, da lì verso Davos Platz attraverso sentieri escursionistici, dove avrebbe dovuto svolgersi una manifestazione pubblica congiunta con la JUSO Grigioni. Il numero di partecipanti attesi era stato indicato in massimo 300.
In data 16 dicembre 2022, [A.] era stato informato che il percorso sulla strada cantonale non poteva essere autorizzato. In alternativa, era stata prospettata una variante che prevedeva il passaggio su strade secondarie e sentieri escursionistici. Con provvedimenti del 9, 10 e 13 gennaio 2023, i Comuni di Küblis, Klosters e Davos avevano autorizzato lo svolgimento della marcia invernale con alcune prescrizioni. Contestualmente, il Dipartimento delle costruzioni del Cantone dei Grigioni aveva negato, con provvedimento del 10 gennaio 2023, l’autorizzazione all’utilizzo della strada cantonale tra Küblis e Klosters. Il percorso autorizzato prevedeva, in tale tratto, il passaggio su strade secondarie e sentieri escursionistici.
Contro il provvedimento del Dipartimento delle costruzioni, [A.] aveva presentato ricorso al Dipartimento dell’infrastruttura, dell’energia e della mobilità del Cantone dei Grigioni, che aveva respinto il ricorso con decisione del 18 agosto 2023. Contro i provvedimenti comunali, aveva proposto separati ricorsi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Anche contro la decisione del Dipartimento del 18 agosto 2023 aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo. Il Tribunale amministrativo aveva deciso di non riunire i procedimenti e, in data 21 novembre 2023, aveva emesso quattro sentenze separate con cui respingeva tutti i ricorsi per quanto fosse entrato nel merito.
Con un unico atto del 15 gennaio 2024, [A.] aveva proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale avverso le quattro sentenze del Tribunale amministrativo. Nel merito, chiedeva che fosse accertata la violazione della sua libertà di opinione e di assemblea nonché del suo diritto a un ricorso effettivo. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la legittimazione del ricorrente ai sensi dell’art. 89 cpv. 1 LTF. Ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’accertamento della violazione dei diritti fondamentali, nonostante l’evento si fosse già svolto, poiché erano in discussione pretese tutelate dalla CEDU. Inoltre, era necessario pronunciarsi sul ricorso al fine di constatare un ritardo nella giustizia e garantire il diritto a un ricorso effettivo.
Nel merito, il ricorrente aveva denunciato la violazione della sua libertà di opinione e di assemblea ai sensi dell’art. 16 Cost., art. 22 Cost. nonché degli art. 10 e 11 CEDU. Il Tribunale federale ha confermato che il diniego di utilizzare la strada cantonale costituiva un’interferenza con tali diritti fondamentali, poiché l’effetto di richiamo della manifestazione era stato notevolmente compromesso dallo spostamento su percorsi più isolati. I giudici di merito avevano ritenuto accettabile una certa limitazione dell’effetto di richiamo, ma il Tribunale federale ha rilevato che le autorità non avevano sufficientemente motivato l’interferenza nei diritti fondamentali.
La base legale per l’obbligo di autorizzazione era stata individuata nelle disposizioni cantonali (art. 12 Legge sulle strade e art. 3a Legge di polizia), le quali, pur non contenendo criteri dettagliati per il rilascio dell’autorizzazione, rappresentavano una base formale sufficiente. I requisiti in materia di densità normativa non dovevano essere più elevati, data la complessità delle situazioni e la necessità di una ponderazione degli interessi caso per caso. Tuttavia, le autorità non avevano correttamente effettuato tale ponderazione, in particolare non avevano esaminato a sufficienza la possibilità di un utilizzo parziale della strada cantonale.
Il Tribunale federale ha sottolineato che le autorità dispongono di un ampio margine di discrezionalità nell’autorizzare manifestazioni, ma devono garantire la proporzionalità delle misure. Il diniego totale…