Fatti
La ricorrente ha ricevuto dal Servizio centrale dell’amministrazione del Cantone di Berna, Divisione contributi di formazione con provvedimento del 25 febbraio 2022 un contributo di formazione pari a Fr. 10'923.--. Con provvedimento del 6 luglio 2023 tale contributo è stato rettificato e ne è stato disposto il recupero per Fr. 9'343.--.
La ricorrente ha presentato il 5 ottobre 2023 ricorso dinanzi alla Direzione della pubblica istruzione e della cultura del Cantone di Berna avverso il provvedimento di recupero. La Direzione ha qualificato il ricorso come tardivo, poiché il termine di 30 giorni per il ricorso, ai sensi dell’art. 21 e 22 della legge bernese sui contributi di formazione (ABG/BE; LNI 438.31) in combinato disposto con l’art. 62 cpv. 1, 67 e 43 cpv. 1 della legge bernese sulla procedura amministrativa contenziosa (VRPG/BE; LNI 155.21), era già scaduto il 7 agosto 2023. La ricorrente ha fatto valere un preteso prolungamento del termine fino al 4 settembre 2023, senza tuttavia poter fornire alcuna prova in merito.
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, Sezione di diritto amministrativo ha confermato con sentenza del 11 settembre 2024 la decisione di non entrata in merito della Direzione. La ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale il 11 ottobre 2024, integrandolo il 16 ottobre 2024.
Legge
Il Tribunale federale esamina preliminarmente la ricevibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 83 lett. k LTF, sono inammissibili i ricorsi avverso decisioni concernenti sovvenzioni cui non si ha diritto. Tuttavia, tale eccezione non trova applicazione alle decisioni che riguardano la restituzione di una sovvenzione (cfr. sentenza 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 1.1). Pertanto, il ricorso in materia di diritto pubblico è ricevibile.
Il ricorso deve essere, ai sensi dell’art. 42 LTF, sufficientemente motivato. La ricorrente deve indirizzare le proprie domande e la relativa motivazione specificamente alle considerazioni delle istanze precedenti che hanno condotto alla non entrata in merito. Il Tribunale federale esamina l’applicazione del diritto cantonale unicamente sotto il profilo della violazione del diritto federale, segnatamente dell’arbitrarietà (cfr. DTF 149 IV 183 consid. 2.4). Inoltre, per la censura dei diritti fondamentali e del diritto cantonale vige un onere qualificato di allegazione e motivazione ai sensi dell’art. 106 cpv. 2 LTF.
La ricorrente censura in particolare la valutazione delle prove da parte della precedente istanza e sostiene che il Tribunale amministrativo abbia agito arbitrariamente. Il Tribunale federale, tuttavia, si attiene ai fatti accertati dalla precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF). Una critica dei fatti accertati è ammessa unicamente se questi risultano manifestamente inesatti, arbitrari o fondati su una violazione del diritto e possono essere determinanti per l’esito del procedimento (cfr. art. 105 cpv. 2 LTF).…