Fatti
Il ricorrente [A.] impugnava una decisione della Direzione della sicurezza del Cantone Berna (SID) del 6 luglio 2023, con la quale non era stato accolto il suo ricorso avverso il diniego del rinnovo del suo permesso di soggiorno e l’ordine di allontanamento per tardività del ricorso. La decisione era stata notificata al ricorrente il 10 luglio 2023.
Il Tribunale amministrativo del Cantone Berna non è entrato in materia con sentenza del 17 agosto 2023 sul ricorso del ricorrente avverso tale decisione. Ha motivato ciò con il fatto che il ricorso, depositato il 11 agosto 2023 presso le poste, era tardivo. Una domanda di ripristino del termine, presentata contestualmente, è stata respinta.
Il ricorrente ha presentato un’istanza al Tribunale federale il 13 settembre 2023, chiedendo il rilascio di un "visto L". Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in materia di diritto pubblico senza disporre misure istruttorie.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato preliminarmente la ricevibilità del ricorso in materia di diritto pubblico. Secondo l’art. 83 lett. c cifra 2 LTF, è escluso un ricorso avverso decisioni che concernono autorizzazioni per le quali né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto soggettivo. Tale inammissibilità si applica anche alle decisioni di non entrata in materia o alle decisioni di appello che confermano tali provvedimenti (DTF 145 II 168 cpv. 3; 138 II 501 cpv. 1.1). Non era necessario stabilire se il ricorso riguardasse un permesso di soggiorno per il quale il ricorrente avesse un diritto soggettivo, poiché il ricorso era già inammissibile per altri motivi.
Il Tribunale federale ha inoltre rilevato che la motivazione del ricorso non soddisfaceva i requisiti di cui all’art. 42 LTF. La motivazione deve essere pertinente e, in un confronto mirato con le considerazioni decisive per l’esito della decisione impugnata, deve plausibilmente indicare quali diritti o norme giuridiche siano stati violati (DTF 140 III 86 cpv. 2). In caso di impugnazione di una decisione di non entrata in materia o di una decisione di appello che la conferma, le domande e la loro motivazione devono necessariamente riferirsi alle considerazioni delle istanze precedenti che hanno portato alla non entrata in materia (sentenze 2C_413/2022 cpv. 2.1; 2C_470/2021 cpv. 1.2).
Il Tribunale federale ha ricordato che l’applicazione del diritto cantonale è sottoposta al controllo del Tribunale federale solo per violazioni del diritto federale, segnatamente per arbitrarietà (DTF 143 I 321 cpv. 6.1; 141 IV 305 cpv. 1.2; 141 I 105 cpv. 3.3.1). Inoltre, per le censure di diritti fondamentali, inclusa la violazione del principio di non arbitrarietà, e per il diritto cantonale vige un onere qualificato di motivazione ai sensi dell’art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 I 104 cpv. 1.5; 143 II 283 cpv. 1.2.2; 143 I 1 cpv. 1.4).
Nel caso di specie, il ricorrente non si è confrontato con le considerazioni delle istanze precedenti che hanno portato alla non entrata in materia del suo ricorso. Ha unicamente affermato di aver concluso gli studi e di aver bisogno di tempo per la ricerca di un impiego, motivo per…