Fatti

La [A. GmbH] (in seguito in liquidazione) con sede a Lucerna, società attiva nel settore dei viaggi, le cui quote sociali erano detenute dalla [A. GmbH] Deutschland, ha registrato nel periodo rilevante un fatturato annuo superiore a Fr. 5 Mio. Il 16 marzo 2021 ha presentato al Dipartimento delle finanze del Canton Lucerna una domanda di contributi non rimborsabili a titolo di aiuto d'emergenza pari a Fr. 2,2 Mio. per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19. Con provvedimento del 28 giugno 2021, il Dipartimento delle finanze ha respinto la domanda poiché i costi salariali dell'impresa non erano sostenuti prevalentemente in Svizzera. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso al Tribunale cantonale di Lucerna, IV Sezione, che con sentenza del 29 dicembre 2021 ha respinto il ricorso.

Il 7 febbraio 2022 la ricorrente ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza di primo grado e la concessione dell'aiuto d'emergenza. In via subordinata, ha chiesto la rimessione della causa al Canton Lucerna per la determinazione e l'erogazione dell'aiuto d'emergenza. Il Canton Lucerna ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale federale, il 3 maggio 2022 è stato aperto il fallimento della ricorrente e il procedimento fallimentare è stato chiuso il 18 luglio 2022 per mancanza di attivo. La chiusura è stata pubblicata il 22 luglio 2022 nella Gazzetta ufficiale svizzera di commercio (GUS).

Legge

Il Tribunale federale ha preliminarmente esaminato la propria competenza e le condizioni di ammissibilità del ricorso d'ufficio. Ha constatato che, nonostante il fallimento e la chiusura del procedimento fallimentare per mancanza di attivo, la ricorrente conserva un interesse degno di protezione all'annullamento della sentenza impugnata, poiché la società sarà cancellata d'ufficio dal Registro di commercio solo il 22 luglio 2024 e fino ad allora la liquidazione deve essere portata a termine. Inoltre, dopo la chiusura del fallimento potrebbero emergere nuovi valori patrimoniali realizzabili, che consentirebbero la riiscrizione della società e la riapertura del fallimento. Pertanto, la ricorrente rimane legittimata a proporre ricorso.

Il Tribunale federale ha quindi esaminato se sussista un diritto soggettivo alle sovvenzioni di aiuto d'emergenza Covid-19. Ha ricordato che le norme di diritto federale (Legge Covid-19 e Ordinanza Covid-19 sugli aiuti d'emergenza) non attribuiscono di per sé un diritto alle misure di aiuto d'emergenza, ma definiscono unicamente le condizioni per la cofinanziamento cantonale da parte della Confederazione. I Cantoni sono liberi di decidere se e a quali condizioni concedere misure di aiuto d'emergenza. La ricorrente ha fondato la propria domanda sull'Ordinanza del Canton Lucerna sulle misure di aiuto d'emergenza (ORCN/LU), che rinvia al diritto cantonale sussidiario. Il Tribunale federale ha analizzato se l'ORCN/LU preveda una sovvenzione a titolo di diritto soggettivo ai sensi dell'art. 83 lett. k LTF. È determinante se le condizioni materiali per la concessione delle sovvenzioni siano disciplinate in modo sufficientemente preciso e senza margine di discrezionalità dell'autorità.

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'ORCN/LU non istituisce una sovvenzione a titolo di diritto soggettivo. Sebbene l'ordinanza non contenga una disposizione esplicita del tipo «può», essa è disciplinata dalla norma quadro della Legge cantonale lucernese sulla promozione economica, che prevede una concessione discrezionale. Inoltre, l'ORCN/LU contiene una riserva di bilancio che subordina la concessione dei fondi alla disponibilità dei crediti autorizzati. Le condizioni materiali per la concessione degli aiuti d'emergenza, in particolare la condizione secondo cui i…