Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente, un avvocato che esercita la funzione di difensore d’ufficio, è stato sanzionato dalla Commissione di vigilanza sugli avvocati e le avvocate del Canton Zurigo per violazione delle regole deontologiche ai sensi dell’art. 12 lett. a LLCA con una multa di fr. 5.000.--. La decisione della Commissione di vigilanza è stata confermata dal Tribunale amministrativo del Canton Zurigo con sentenza del 24 novembre 2022. Contro tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (2C_83/2023).

Fatto:

Il ricorrente, in qualità di difensore d’ufficio, assisteva un imputato in un procedimento penale di primo grado dinanzi al Tribunale distrettuale di Zurigo. In due lettere indirizzate al Tribunale distrettuale di Zurigo, egli si esprimeva come segue:

  • Lettera del 4 aprile 2019: Il ricorrente qualificava il giudice procedente (giudice distrettuale [B.] ) come "prevenuto, malvagio e ostile, anzi addirittura beffardo" e sosteneva che questi adottasse un atteggiamento volto a privare il proprio assistito di ogni possibilità di difendersi efficacemente dall’accusa di omicidio. Egli scriveva inoltre che il processo, sotto la direzione del giudice procedente, sarebbe "degenerato in una farsa".
  • Lettera del 29 gennaio 2020: Il ricorrente aderiva incondizionatamente a un’istanza del difensore di fiducia [C.] , nella quale questi eccepiva la ricusazione del giudice procedente. L’istanza del difensore di fiducia conteneva tuttavia numerose affermazioni denigratorie e offensive, per le quali questi era stato in seguito sanzionato con una multa di fr. 5.000.--. Il difensore di fiducia qualificava il giudice procedente tra l’altro come "distruttore" con uno "stile processuale sporco" e gli rimproverava di "sfogarsi" su una persona indifesa.

Il giudice procedente ha sporto denuncia penale nei confronti del ricorrente, a seguito della quale la Commissione di vigilanza ha avviato un procedimento disciplinare e lo ha sanzionato con una multa. Il ricorrente ha impugnato tale decisione chiedendo l’annullamento della multa e la declaratoria di non aver commesso alcuna violazione degli obblighi professionali. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo nonché la rimessione della causa al giudice di merito o una riduzione della multa a fr. 500.--.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso:

Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia di diritto pubblico e lo dichiara ricevibile, trattandosi di una decisione definitiva di un’ultima istanza cantonale e non ricorrendo alcuna eccezione ai sensi dell’art. 83 LTF. Il ricorrente, in qualità di destinatario della sentenza impugnata, è legittimato a proporre ricorso. La domanda del ricorrente volta a ottenere la declaratoria di non aver commesso alcuna violazione degli obblighi professionali è tuttavia considerata inammissibile, poiché sarebbe già soddisfatta con l’annullamento della sentenza impugnata. La richiesta di una seconda fase scritta è respinta per mancanza di motivazione.

2. Violazione del diritto di essere sentito e delle garanzie procedurali:

Il ricorrente deduce che il giudice di merito abbia violato il diritto di essere sentito non avendo sufficientemente motivato la commisurazione della sanzione. Egli contesta inoltre la mancata celebrazione di un’udienza pubblica e il rigetto delle sue richieste probatorie. Il Tribunale federale respinge tali censure:

  • Il ricorrente ha espressamente rinunciato a un’udienza pubblica, ragion per cui non vi è alcuna violazione dell’art. 6 n. 1 CEDU o dell’art. 29 Cost.
  • Il giudice di merito poteva rigettare le richieste probatorie poiché queste non erano rilevanti per la decisione. Il contesto complessivo delle affermazioni del ricorrente non era determinante per la questione della violazione degli obblighi professionali, ma rilevante unicamente per la commisurazione della sanzione. Il giudice di merito ha quindi potuto omettere ulteriori assunzioni di prove.

3. Violazione dell’art. 12 lett. a LLCA:

Il ricorrente nega di aver violato gli obblighi professionali ai sensi dell’art. 12 lett. a LLCA. Il Tribunale federale esamina se le sue affermazioni fossero pertinenti e se abbiano superato il limite consentito di critica:

  • Lettera del 4 aprile 2019: Le affermazioni del ricorrente sono state formulate nell’ambito di una richiesta di ricusazione e si riferivano all’atteggiamento del giudice procedente nel concreto procedimento penale. Sebbene singoli termini come "malvagio" o "beffardo" di per sé non siano ancora sanzionabili, il ricorrente, nel complesso delle sue affermazioni, ha chiaramente superato il limite consentito. La forma scritta dell’istanza gli avrebbe consentito di riflettere sulla propria formulazione. Le…