Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

I ricorrenti, coniugi [A.A.] e [B.A.] , sono azionisti della [B. SA] (SA). L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha prelevato, per le prestazioni in denaro della SA a favore di [A.A.] per gli anni 2017 e 2018, un’imposta preventiva pari complessivamente a fr. 204'319.-. I ricorrenti hanno chiesto al Dipartimento delle finanze del Cantone Argovia il rimborso dell’imposta preventiva versata pari a fr. 71'511.65. Il Dipartimento ha respinto la domanda di rimborso con decisione del 25 febbraio 2021, poiché i redditi non erano stati dichiarati in modo doloso. Il ricorso avverso tale decisione è stato respinto il 23 aprile 2021. Il Tribunale amministrativo specializzato del Cantone Argovia ha confermato tali decisioni con sentenza del 22 settembre 2022. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Fatto in dettaglio:

Nel corso di un controllo contabile, il Dipartimento delle finanze ha accertato che al conto privato di corrispondenza del ricorrente [A.A.] sono state accreditate, negli anni 2017 e 2018, partite di debito che mancavano nel fatturato della SA. Le fatture in questione riguardavano prestazioni fatturate dalla SA e accreditate sul suo conto. Il Dipartimento ha qualificato tali importi come distribuzioni occulte di utili a favore del ricorrente e li ha imputati alla SA. I ricorrenti non hanno contestato la qualificazione delle somme in questione come prestazioni in denaro, ma hanno sostenuto che non vi fosse una omessa dichiarazione dolosa. Essi hanno eccepito che la questione del dolo soggettivo non fosse sufficientemente provata e che il rimborso non potesse essere escluso per prescrizione.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso:

Il Tribunale federale esamina l’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico. Esso è ammissibile poiché sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 82 lett. a, art. 83 e contrario, art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, art. 89 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF in combinato disposto con l’art. 56 LIP. I ricorrenti hanno rispettato le prescrizioni formali e sostanziali del ricorso. Una censura della violazione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) non è stata ulteriormente esaminata per mancanza di una motivazione qualificata.

2. Diritto applicabile e ambito di esame:

Il Tribunale federale si basa sul fatto accertato dalla precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso esamina l’applicazione del diritto federale d’ufficio con cognizione piena (art. 95 lett. a, art. 106 cpv. 1 LTF). I ricorrenti devono tuttavia addurre solo le censure fatte valere, salvo che la violazione del diritto non risulti manifesta. La disposizione transitoria dell’art. 70d LIP trova applicazione, sicché la versione modificata dell’art. 23 cpv. 2 LIP è applicabile al caso di specie.

3. Diritto al rimborso e prescrizione:

I ricorrenti hanno in linea di principio diritto al rimborso dell’imposta preventiva, poiché al momento della scadenza della prestazione imponibile avevano la residenza in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LIP). Il diritto al rimborso si prescrive tuttavia se i redditi non sono stati dichiarati in violazione delle disposizioni di legge (art. 23 cpv. 1 LIP). La prescrizione non si applica se i redditi sono stati omessi per negligenza e sono stati dichiarati in un procedimento non ancora definitivamente concluso o sono stati imputati d’ufficio dall’autorità fiscale (art. 23 cpv. 2 lett. a e b LIP). Inoltre, la prescrizione non si applica se alla persona interessata non può essere imputato alcun addebito di colpa.

4. Questione del dolo e valutazione delle prove:

La precedente istanza ha accertato che il ricorrente [A.A.] , in qualità di fondatore, unico azionista, presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato della SA, ha ricevuto le…