Fatti

{ "title": \"Non entrata nel merito del ricorso tardivo contro la decisione di non entrata del Consiglio di Governo", \"facts": \"

La ricorrente [A.] ha ricevuto con provvedimento del 7 ottobre 2020 dall’Ufficio della migrazione Basilea Città il diniego di proroga del suo permesso di soggiorno breve ed è stata espulsa dalla Svizzera. Contro tale decisione ha proposto ricorso al Dipartimento di giustizia e sicurezza del Cantone Basilea Città, che con decisione del 1° luglio 2021 lo ha respinto. Il Consiglio di Governo del Cantone Basilea Città non è entrato nel merito del ricorso della ricorrente contro tale decisione con provvedimento del 24 novembre 2021 a causa della tardiva proposizione del ricorso. Contro tale decisione di non entrata nel merito la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone Basilea Città in qualità di Corte d’appello, che con sentenza del 6 marzo 2022 ha respinto il ricorso. Con atto del 5 maggio 2022 (spedizione postale) la ricorrente si è rivolta al Tribunale federale e ha chiesto la proroga del suo permesso di soggiorno. Il Tribunale federale ha fatto presente alla ricorrente che il suo atto non soddisfaceva i requisiti di motivazione di un ricorso e le ha intimato di migliorarlo entro il termine per il ricorso. Non è pervenuto alcun atto migliorato. La sentenza impugnata è stata notificata al Tribunale federale nei termini.

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Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto i requisiti formali di un ricorso ai sensi dell’art. 42 LTF. Secondo tale disposizione, gli atti indirizzati al Tribunale federale devono contenere le domande, la motivazione con indicazione dei mezzi di prova e la sottoscrizione. La motivazione deve essere pertinente e, in un confronto mirato con le considerazioni decisive per l’esito della decisione impugnata, deve plausibilmente dimostrare quali diritti o norme giuridiche sarebbero stati violati dalla precedente istanza. Inoltre, le domande e la motivazione devono riferirsi e limitarsi all’oggetto della controversia del procedimento di grado inferiore.

Oggetto del procedimento di grado inferiore era la questione se il Consiglio di Governo avesse correttamente deciso di non entrare nel merito del ricorso della ricorrente. La precedente istanza ha constatato che il termine di dieci giorni per la proposizione del ricorso, ai sensi del § 46 comma 1 della Legge organica del Cantone Basilea Città (OG/BS), era scaduto il 12 luglio 2021. La ricorrente aveva superato tale termine di oltre due mesi. Inoltre, le condizioni per la riapertura del termine per il ricorso non erano evidentemente soddisfatte, poiché la ricorrente non aveva potuto dimostrare il presunto collasso e non aveva specificato in che modo ciò le avesse impedito di redigere atti scritti. Infine, si deve ritenere che la ricorrente abbia anche superato il termine di trenta giorni rilevante per la presentazione di una domanda di riapertura del termine decorrente dalla cessazione dell’impedimento.

Nella sua impugnazione, la ricorrente non si è confrontata in modo pertinente con le considerazioni della precedente istanza che hanno portato alla conferma della decisione di non entrata nel merito del Consiglio di Governo. Essa si è limitata ad affermare di aver superato il termine per il ricorso a causa di un collasso successivo alla decisione di rigetto del Dipartimento e di problemi di salute dello zio. Tali affermazioni non erano sufficienti a dimostrare che e in quale misura la sentenza di grado inferiore fosse…