Fatti

La ricorrente ([A.] ) ha ricevuto dalle Industrie Elettriche di Basilea (IWB) una fattura a saldo del 19 maggio 2023 per l’importo di Fr. 2'104.-- relativa alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua. Contro tale fattura non ha presentato opposizione. Dopo due solleciti (19 luglio 2023 e 2 agosto 2023), con il secondo sollecito le è stata minacciata la sospensione della fornitura e le è stato garantito il diritto di essere sentita. Con provvedimento del 23 agosto 2023, le IWB hanno ordinato l’interruzione della fornitura di energia e dell’erogazione di acqua e hanno obbligato la ricorrente a consentire l’accesso dei propri collaboratori agli impianti domestici e ai dispositivi di misurazione a partire dal 12 settembre 2023.

La ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone di Basilea Città, che con sentenza del 7 febbraio 2024 ha respinto il ricorso. Contro tale sentenza, la ricorrente ha presentato il 22 marzo 2024 un ricorso al Tribunale federale, che è stato dichiarato inammissibile per mancanza di motivazione giuridicamente sufficiente (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF) (sentenza 2C_147/2024).

Il 30 marzo 2024 (data di spedizione postale) la ricorrente ha presentato un ricorso di revisione avverso la sentenza 2C_147/2024 dinanzi al Tribunale federale, avente ad oggetto l’interruzione della fornitura di energia e dell’erogazione di acqua.

Legge

Il Tribunale federale ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità del ricorso di revisione. Secondo l’art. 61 LTF, una sentenza del Tribunale federale acquista forza di giudicato nel giorno della sua emanazione e non può essere riesaminata in linea di principio. La revisione è ammessa solo per i motivi tassativamente elencati agli art. 121 segg. LTF. Il ricorrente deve indicare espressamente un tale motivo e dimostrare in che modo la sentenza oggetto di revisione sia affetta da un vizio rilevante ai fini della revisione (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF).

Nel caso di specie, il ricorso di revisione non soddisfaceva i requisiti di motivazione. La ricorrente non si è richiamata, né esplicitamente né implicitamente, ad alcuno dei motivi di revisione previsti dagli art. 121 segg. LTF. Le sue argomentazioni si riferivano a un infortunio sul lavoro e alle relative pretese di assicurazione sociale e di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro. Tali deduzioni non presentavano alcun nesso riconoscibile con l’oggetto del procedimento 2C_147/2024, come già evidenziato nella sentenza oggetto di revisione (cfr. consid. 2.4 della sentenza 2C_147/2024).

Il Tribunale federale ha…