Fatti

Il ricorrente, nato nel 1969, ha lavorato dal 5 marzo 1991 al 31 gennaio 2007 presso la [B. SA] . Il 31 maggio 2007 si è rivolto per la prima volta all’Ufficio AI di Berna per richiedere prestazioni. Con decisione del 30 novembre 2009, l’ufficio ha respinto la sua domanda di rendita poiché il grado d’invalidità ammontava al 24 %. Dopo il suo ricorso, il Tribunale amministrativo del Canton Berna gli ha riconosciuto, dal febbraio 2008 alla fine di febbraio 2009, una rendita ai tre quarti (sentenza del 28 maggio 2010).

Il 17 novembre 2011 l’assicurato si è nuovamente rivolto all’Ufficio AI. Quest’ultimo ha incaricato il Centro di valutazione medica (CVM), Basilea di redigere una perizia multidisciplinare, depositata il 23 marzo 2021. Con decisione del 23 dicembre 2021, l’ufficio gli ha riconosciuto, a decorrere dal 1° aprile 2019, una rendita ai tre quarti (grado d’invalidità del 60 %).

Il 9 maggio 2022 l’assicurato ha fatto valere un peggioramento del proprio stato di salute. L’Ufficio AI ha acquisito diversi referti medici e pareri della Dr.ssa [C.] , specialista in neurologia FMH, nonché del Servizio medico regionale (SMR) dell’Ufficio AI, datati 13 luglio e 30 dicembre 2022. Con decisione del 6 gennaio 2023, l’ufficio ha respinto l’aumento della rendita poiché non è stato accertato un peggioramento continuo dello stato di salute e il grado d’invalidità è rimasto pari al 60 %.

Il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo del Canton Berna, che lo ha respinto con sentenza del 11 luglio 2023. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della decisione cantonale e la rimessione della causa all’Ufficio AI per una nuova valutazione. Ha inoltre richiesto la concessione del gratuito patrocinio.

Legge

Il Tribunale federale verifica d’ufficio le condizioni di ammissibilità del ricorso e lo fa con cognizione piena (art. 29 cpv. 1 LTF). Poiché il ricorso è un mezzo di impugnazione riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF), esso non può limitarsi a una richiesta puramente cassatoria. Tuttavia, una richiesta riformatoria è superflua qualora il Tribunale federale, in caso di accoglimento del ricorso, non potesse decidere nel merito, in particolare perché mancano le necessarie acquisizioni di fatto della precedente istanza (DTF 136 V 131 consid. 1.2, 133 III 489 consid. 3.1). Dalla motivazione del ricorso emerge che, secondo l’avviso del ricorrente, la precedente istanza avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere una violazione del diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF. Il Tribunale federale applica il diritto d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso verifica tuttavia solo i vizi di diritto denunciati nel procedimento (art. 42 cpv. 1 segg. LTF). La questione giuridica è se i fatti giuridicamente rilevanti siano stati accertati in modo completo e se siano stati rispettati il principio d’indagine e le regole di valutazione delle prove ai sensi dell’art. 61 lett. c LPGA. Lo stesso vale per la questione se siano stati soddisfatti i requisiti in materia di valore probatorio dei referti medici (DTF 134 V 231 consid. 5.1).

La precedente istanza ha correttamente esposto le basi giuridiche e la giurisprudenza concernenti l’incapacità lavorativa (art. 7 LPGA), l’invalidità (art. 8 cpv. 1 LPGA) e le norme applicabili in via analogica in caso di nuova domanda AI (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 cpv. 3 OAI). La precedente istanza ha constatato che la decisione contestata del 6 gennaio 2023 concerneva la domanda di revisione presentata nel maggio 2022 e che pertanto andava esaminata secondo le norme vigenti dal 1° gennaio 2022 (disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020).

La precedente istanza si è basata in modo determinante sulle valutazioni documentali della dottoressa del SMR Dr.ssa [C.] del 13 luglio e 30 dicembre 2022. Tali valutazioni soddisfacevano i requisiti probatori per i referti documentali, poiché era presente una cartella clinica completa e si trattava essenzialmente della valutazione specialistica di un fatto medico di per sé accertato. La precedente istanza è giunta alla conclusione che non sussisteva alcuna variazione rilevante dello…