Fatti
L’Amministrazione fiscale del Cantone Berna emanò il 29 luglio 2021 provvedimenti di imposta suppletiva e di sanzione nei confronti dei coniugi A.A. e B.A. per il reato di evasione fiscale consumata (con dolo eventuale) per l’anno fiscale 2015. Le sanzioni ammontavano a fr. 3'882.85 per le imposte cantonali e comunali nonché a fr. 1'794.- per l’imposta federale diretta. I coniugi presentarono opposizione, respinta dall’Amministrazione fiscale con decisioni di opposizione del 11 gennaio 2022. Contestualmente, l’Amministrazione separò i procedimenti di imposta suppletiva da quelli sanzionatori: i procedimenti di imposta suppletiva proseguirono nei confronti di entrambi i coniugi, mentre il procedimento sanzionatorio fu continuato solo nei confronti di A.A. Il procedimento sanzionatorio nei confronti di B.A. fu archiviato dall’Amministrazione fiscale.
Il 11 febbraio 2022 A.A. e B.A. proposero ricorso e ricorso in appello dinanzi alla Commissione di ricorso fiscale del Cantone Berna. Quest’ultima sospese i procedimenti concernenti le imposte suppletive fino alla definizione dei procedimenti penale-tributari e, per tardività, con decisioni del 10 maggio 2022 non entrò nel merito dei ricorsi avverso il procedimento sanzionatorio. I coniugi proposero infruttuosamente ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone Berna, che respinse le domande con sentenza del 19 dicembre 2022 (100.2022.157/158U).
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 1° febbraio 2023, A.A. e B.A. si sono rivolti al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della decisione del Tribunale amministrativo e la rimessione per una valutazione di merito. Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso e ha concluso che il termine per proporre l’impugnazione era stato superato, motivo per cui non ha potuto entrare nel merito della domanda.
Legge
Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli articoli 82 ss. LTF. Applica d’ufficio il diritto federale e lo verifica con cognizione piena (art. 106 cpv. 1, art. 95 lett. a LTF). Il fatto accertato dalla precedente istanza è vincolante per il Tribunale federale, salvo che sia manifestamente inesatto o fondato su una violazione del diritto (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).
I ricorrenti hanno eccepito la violazione del principio della presunzione d’innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 6 cpv. 2 CEDU), della tutela della buona fede e del divieto d’arbitrio (art. 5 cpv. 3 Cost., art. 9 Cost.). Il Tribunale federale ha tuttavia respinto tali eccezioni in quanto non sufficientemente motivate. Ai sensi dell’art. 106 cpv. 2 LTF, i diritti individuali costituzionali devono essere esposti in modo chiaro e dettagliato. I ricorrenti non hanno adempiuto a tale onere qualificato di motivazione e di eccezione, motivo per cui il Tribunale federale non ha potuto entrare nel merito di tali domande.
Oggetto del procedimento era unicamente la questione se la precedente istanza avesse correttamente confermato le decisioni della Commissione di ricorso fiscale, con le quali quest’ultima non era entrata nel merito dei ricorsi per tardività. I ricorrenti hanno ammesso di aver superato il termine di ricorso di 30 giorni. Il termine decorreva dal 13 gennaio 2022 e scadeva il 11 febbraio 2022.…