Fatti

L’Ufficio AI del Cantone Zurigo ha concesso al ricorrente in opposizione una pensione d’invalidità al 50%, dopo che i periti giudiziari hanno subordinato la prognosi di piena capacità lavorativa all’effettuazione di specifiche misure terapeutiche. Il ricorrente in opposizione aveva in precedenza richiesto una pensione d’invalidità, mentre l’Ufficio AI ha valutato l’incapacità lavorativa tenendo conto del potenziale terapeutico. La prima istanza ha fondato la propria decisione sull’assunto che la capacità lavorativa non potesse essere ripristinata nonostante l’adozione di misure di reintegrazione ragionevoli. Contro tale decisione l’Ufficio AI del Cantone Zurigo ha proposto ricorso al Tribunale federale.

Il Tribunale federale era chiamato a stabilire se la concessione di una pensione d’invalidità da parte della prima istanza, nonostante l’esistenza di un potenziale terapeutico, fosse compatibile con il principio di diritto coordinato reintegrazione prima della pensione (art. 1a LAI). Inoltre, occorreva verificare in quale misura la trattabilità di una menomazione della salute influenzi il diritto alla pensione e quale ruolo svolga l’obbligo di auto-riabilitazione della persona assicurata.

Legge

Il Tribunale federale ha anzitutto confermato che il principio di diritto coordinato reintegrazione prima della pensione non viene intaccato dalla concessione di una pensione d’invalidità. Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. a LAI, il diritto alla pensione d’invalidità presuppone che la capacità lavorativa non possa essere ripristinata, mantenuta o migliorata mediante misure di reintegrazione ragionevoli. Solo qualora tali misure non siano (più) possibili, può sorgere un diritto alla pensione. Ciò vale anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 28 cpv. 1bis LAI (1° gennaio 2022), che precisa ulteriormente l’ordine di priorità delle prestazioni legali. La giurisprudenza sottolinea che il diritto alla pensione può sorgere solo dopo la conclusione delle misure di reintegrazione, qualora la persona assicurata sia in linea di principio in grado di reintegrarsi.

La trattabilità di una menomazione della salute non incide di per sé sul diritto alla pensione. La prassi precedente, secondo cui la trattabilità era considerata una questione attinente al valore patologico (ad esempio in caso di dipendenze o obesità), è stata abbandonata. Oggi la trattabilità viene valutata come un fattore nella determinazione delle limitazioni funzionali e della gravità della menomazione della salute. Un’incapacità lavorativa può sussistere anche in presenza di una trattabilità di principio, in particolare se la persona assicurata non è in grado di attuare autonomamente la terapia. La giurisprudenza ha adeguato tale approccio soprattutto in caso di malattie psichiche (ad esempio depressioni lievi o moderate) e obesità, poiché queste non sono più considerate automaticamente ben trattabili.

La trattabilità, tuttavia, assume rilevanza nella valutazione dell’invalidità. Un successo terapeutico può essere anticipato e direttamente computato ai sensi dell’obbligo di auto-riabilitazione (art. 7 cpv. 2 lett. d LAI), qualora il successo dipenda dal comportamento della persona assicurata e questa possa realizzare la capacità lavorativa senza ulteriore assistenza specialistica. È il caso, ad esempio, di misure terapeutiche come l’assunzione di farmaci prescritti in modo autonomo. In tali situazioni, l’auto-riabilitazione prevale sul diritto alla pensione. Se invece non sussiste un obbligo di auto-riabilitazione attuabile autonomamente, può sorgere un diritto alla pensione anche in caso di menomazione non ancora completamente trattata, pur se il potenziale terapeutico necessita di ulteriori accertamenti. In tal caso, la persona assicurata è tenuta a collaborare nell’accertamento e nell’attuazione della terapia (art. 7 cpv. 2 lett. d LAI).

Il Tribunale federale ha…