Fatti
Il ricorrente, cittadino tedesco nato nel settembre 1960, risiede in Svizzera dal luglio 2006 e percepisce dal 1° ottobre 2020 una pensione di vecchiaia anticipata dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del Liechtenstein nonché dal 1° novembre 2020 una pensione di vecchiaia dell’ente di previdenza degli avvocati dello Stato federato dell’Assia. Nel ottobre 2020 si è rivolto all’Ufficio per i contributi sociali Basilea Città per richiedere le prestazioni complementari (PC) e gli aiuti cantonali alle pensioni di vecchiaia percepite. Con decisione del 19 gennaio 2021 e con decisione in sede di ricorso del 18 febbraio 2021, l’Ufficio ha respinto il riconoscimento dei requisiti di diritto.
Il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Basilea Città, che lo ha respinto con sentenza del 2 novembre 2021. Successivamente, il ricorrente ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza del giudice cantonale e delle decisioni delle autorità di grado inferiore nonché il riconoscimento delle PC a decorrere dal 1° ottobre 2020. In via subordinata, ha chiesto la rimessione della causa al giudice cantonale o all’amministrazione per una nuova valutazione.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto verificato la propria competenza per il ricorso concernente le PC ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LPC e ha confermato che la II Sezione di diritto sociale è competente anche per i casi che riguardano PC cantonali. Ha dichiarato inammissibili le deduzioni tardive del ricorrente e ha ricordato che il Tribunale federale applica il diritto d’ufficio, ma esamina solo i vizi di diritto denunciati. Inoltre, ha fatto proprio l’accertamento del fatto compiuto dalla autorità inferiore, non ravvisando errori evidenti.
Al centro dell’esame vi era il diritto alle PC a decorrere dal 1° ottobre 2020. Il Tribunale federale ha ricordato che le persone con domicilio e residenza abituale in Svizzera hanno diritto alle PC se percepiscono una pensione di vecchiaia dell’AVS (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC). Per gli uomini, il diritto a una pensione di vecchiaia AVS svizzera presuppone il raggiungimento del 65° anno di età (art. 21 cpv. 1 lett. a e art. 40 cpv. 1 LAVS). Al momento della decisione in sede di ricorso (18 febbraio 2021), il ricorrente aveva compiuto solo circa 60,5 anni e non soddisfaceva pertanto i requisiti per il diritto a una pensione di vecchiaia AVS svizzera.
Il ricorrente sosteneva che le pensioni estere di vecchiaia potessero soddisfare i requisiti dell’art. 4 cpv. 1 lett. a LPC. Il Tribunale federale ha sostanzialmente confermato tale tesi, ma ha precisato che per il diritto alle PC su una pensione estera di vecchiaia è comunque necessario il raggiungimento dell’età pensionabile svizzera secondo la LAVS. Ciò risulta dalle circolari dell’ONI e dalle istruzioni dell’ONI in materia di PC. Il Tribunale ha respinto un’eccezione per le pensioni di vecchiaia del Liechtenstein, poiché l’accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein (RS…