Fatti
I ricorrenti – la società [A.] Ltd con sede a LAS, la società [B.] Ltd (in liquidazione) con sede a Cipro e la persona fisica [C.] con residenza in Polonia – hanno proposto il 12 novembre 2020 dinanzi al Tribunale cantonale di LAS un’azione di accertamento negativo nei confronti della società [D.] Corp. LLC con sede negli Stati Uniti. Essi hanno chiesto di accertare di non essere debitori di alcuna pretesa nei confronti della convenuta e di non avere nei suoi confronti alcun obbligo. A sostegno della domanda hanno fatto riferimento a una lettera della convenuta del 22 ottobre 2019, con la quale questa affermava che i ricorrenti, violando un «Cooperation Agreement» del 18 dicembre 2006 e «altre condotte», avevano causato danni e sarebbero quindi tenuti alla restituzione di prestiti.
La citazione e l’invito a designare un domicilio per le notifiche in Svizzera sono stati notificati alla convenuta tramite rogatoria. Poiché la convenuta non ha indicato alcun domicilio per le notifiche e non si è pronunciata, le è stato concesso un termine supplementare per la risposta, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Cantone di LAS e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Con decisione del 27 maggio 2021, il Tribunale cantonale di LAS ha dichiarato inammissibile l’azione per mancanza di competenza territoriale. Le pretese fatte valere sarebbero in via principale di natura contrattuale e, per eventuali illeciti civili, il luogo della condotta o del risultato si troverebbe negli Stati Uniti. La Corte d’appello del Cantone di LAS ha respinto l’appello avverso tale decisione con sentenza del 18 febbraio 2022, poiché i ricorrenti non avevano addotto argomenti convincenti in merito agli illeciti civili loro contestati o ai luoghi della condotta o del risultato in LAS.
I ricorrenti hanno proposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale il 23 marzo 2022, chiedendo l’annullamento della sentenza della Corte d’appello e l’accertamento di non essere debitori di alcuna pretesa nei confronti della controparte. La controparte è stata invitata a designare un domicilio per le notifiche in Svizzera, il che non è stato fatto. Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso senza acquisire pareri.
Legge
Il Tribunale federale esamina d’ufficio, ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 LTF, la sussistenza del diritto, ma si limita alle violazioni giuridiche denunciate, a meno che queste non siano evidenti. Il ricorso deve essere sufficientemente motivato e deve fare riferimento alla motivazione della decisione impugnata. I ricorrenti hanno integrato nella loro impugnazione i fatti, senza tuttavia rispettare i rigorosi requisiti di una censura in fatto ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 LTF. Nuovi fatti o mezzi di prova possono essere addotti solo se sono divenuti rilevanti a seguito della decisione della precedente istanza. L’invocazione di una e-mail del 16 marzo 2022 come nuovo mezzo di prova è stata qualificata come novum inammissibile, poiché non rappresentava circostanze decisive per l’esito del procedimento.
Per le azioni derivanti da illeciti civili, la competenza dei giudici svizzeri è disciplinata dall’art. 129 LDIP e sussiste al domicilio o al luogo di residenza abituale del convenuto, al luogo della condotta o del risultato, oppure al luogo di una sede in Svizzera. La precedente istanza ha correttamente ritenuto che i ricorrenti non avessero addotto argomenti sufficienti in merito agli illeciti civili loro contestati o ai luoghi della condotta o del risultato in LAS. La mera possibilità che le condotte possano essere state poste in essere a LAS non è sufficiente per fondare la competenza territoriale. Inoltre, i ricorrenti avrebbero dovuto fornire indicazioni precise in merito alle condotte loro contestate e ai luoghi in cui queste sarebbero avvenute.
Il Tribunale federale ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 57 CPC, spetta alle parti allegare e provare i fatti che fondano la ricevibilità della loro azione. La precedente istanza non era tenuta a ricercare d’ufficio i fatti che potrebbero fondare la competenza territoriale. Un obbligo…