Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La ricorrente, una cittadina kosovara nata nel 1985, è entrata in Svizzera il 12 giugno 2021 e ha sposato nell’agosto 2021 il cittadino svedese [B.] (nato nel 1981), titolare di un permesso di soggiorno in Svizzera. Le è stato quindi rilasciato un permesso di soggiorno UE/AELS valido fino al 24 agosto 2026. Il 13 ottobre 2021 la ricorrente ha lasciato l’abitazione comune per trasferirsi in una casa rifugio per donne, dopo aver denunciato alla Polizia cantonale di Zurigo episodi di violenza domestica avvenuti lo stesso giorno. Il marito l’ha denunciata come scomparsa il 18 ottobre 2021 e ha informato l’Ufficio di migrazione del suo trasferimento. Il 26 ottobre 2021 ha presentato una domanda di divorzio. L’Ufficio di migrazione del Canton Zurigo ha revocato il permesso di soggiorno della ricorrente l’8 dicembre 2023 e ne ha disposto l’espulsione dalla Svizzera. Il ricorso avverso tale decisione è stato respinto dalla Direzione della sicurezza del Canton Zurigo il 29 febbraio 2024. Il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo ha confermato con sentenza del 12 settembre 2024 le decisioni di primo grado. La ricorrente ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 4 novembre 2024, chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado e la conferma del suo permesso di soggiorno. In via subordinata, ha richiesto la rimessione della causa al giudice di merito per ulteriori accertamenti. Con ordinanza presidenziale del 5 novembre 2024 è stata concessa l’effetto sospensivo al ricorso.
Legge
Ricevibilità del ricorso:
Il Tribunale federale verifica innanzitutto la ricevibilità del ricorso in materia di diritto pubblico. Secondo l’art. 83 lett. c n. 2 LTF, tale ricorso avverso decisioni concernenti permessi è escluso qualora né il diritto federale né quello internazionale riconoscano un diritto soggettivo. La ricorrente sostiene tuttavia di avere un diritto al soggiorno ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OASA, in quanto vittima di violenza domestica. Il Tribunale federale rileva che un cittadino di uno Stato terzo, nonostante la formale cessazione del matrimonio, può invocare l’Art. 50 LStrI qualora il cittadino UE, da cui il diritto di soggiorno derivava originariamente, si trovi ancora in Svizzera. Nel caso di specie, al momento della sentenza di merito il marito risiedeva ancora in Svizzera e la ricorrente aveva addotto in modo plausibile di essere vittima di violenza domestica. Il ricorso è quindi ricevibile. Anche gli ulteriori presupposti per una decisione di merito ai sensi della LTF sono soddisfatti, sicché il Tribunale federale entra nel merito della controversia.
Diritto applicabile e disposizioni transitorie:
Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una versione revisionata dell’Art. 50 LStrI, che disciplina anche il soggiorno in caso di violenza domestica. Tuttavia, i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina restano disciplinati dalla versione dell’Art. 50 LStrI in vigore fino al 31 dicembre 2024. Nel caso di specie, poiché il ricorso è stato proposto prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, si applica la versione precedente dell’Art. 50 LStrI.
Onere della prova in caso di allegazione di violenza domestica:
Il Tribunale federale ribadisce la propria giurisprudenza in merito ai requisiti per la prova di violenza domestica. Ogni forma di violenza, sia fisica che psicologica, deve essere presa sul serio. La violenza domestica presuppone maltrattamenti sistematici con l’obiettivo di esercitare un potere. Un singolo episodio di violenza fisica o lamentele verbali non sono sufficienti. È necessario che l’integrità psichica della persona interessata sia gravemente compromessa, al punto che non si possa ragionevolmente pretendere che essa mantenga il matrimonio unicamente per motivi concernenti il permesso di soggiorno. La ricorrente è tenuta a una collaborazione ampia per rendere credibili le violenze denunciate. A tal fine, vanno prodotti referti medici, rapporti di polizia, dichiarazioni di testimoni o altri mezzi di prova idonei. L’autorità competente in materia di permessi o di ricorsi ha un obbligo di accertamento autonomo, ma non può fondare la propria decisione su mere affermazioni generiche.
Valutazione del fatto da parte dei giudici di merito:
I giudici di…