Fatti

Il cittadino tunisino il ricorrente (nato nel 1992) è entrato in Svizzera il 13 febbraio 2020 per preparare il matrimonio con la cittadina svizzera sua moglie (nata nel 1974). Dopo le nozze, celebrate il 16 giugno 2020, gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno per restare presso la moglie. Dal 8 settembre 2020 al 8 gennaio 2021 i coniugi hanno vissuto separati. Dopo una fase di convivenza, il 8 luglio 2021 è sopraggiunta la separazione definitiva e il 14 luglio 2021 quella giudiziale.

L’Ufficio per la migrazione e la cittadinanza (UMC) del Canton Basilea Campagna ha revocato con provvedimento del 7 febbraio 2022 il permesso di soggiorno del ricorrente e ne ha disposto l’espulsione dalla Svizzera entro e non oltre il 10 marzo 2022. Il Consiglio di Stato del Canton Basilea Campagna ha confermato tale decisione con decisione n. 2022-1517 del 18 ottobre 2022. Contro tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione diritto costituzionale e amministrativo, che ha respinto il ricorso con sentenza del 5 aprile 2023. Con ricorso in materia di diritto pubblico, il ricorrente si è rivolto al Tribunale federale il 17 agosto 2023, chiedendo l’annullamento della sentenza cantonale nonché la proroga del suo permesso di soggiorno. Ha inoltre richiesto l’esenzione dal pagamento delle spese processuali e la liquidazione di una indennità a favore della parte. Il Tribunale federale ha concesso l’effetto sospensivo del ricorso il 18 agosto 2023.

Legge

Il Tribunale federale ha anzitutto esaminato la ricevibilità del ricorso. Ha constatato che il ricorso è stato depositato nei termini e secondo le forme prescritte e che investe una sentenza definitiva di un’autorità giudiziaria cantonale superiore. Il ricorrente ha affermato di essere vittima di violenza domestica e ha invocato un caso di grave difficoltà post-matrimoniale ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI. Con ciò ha soddisfatto i requisiti per far valere una pretesa potenziale al rilascio del permesso, sicché il Tribunale federale ha potuto entrare nel merito del ricorso.

Successivamente, il Tribunale federale ha esaminato l’eccezione del ricorrente secondo cui sarebbe stato violato il suo diritto di essere sentito, poiché non è stato sentito personalmente in merito alle sue condizioni personali e alla presunta violenza psicologica subita. Il Tribunale federale ha ricordato che il diritto di essere sentito include un diritto di partecipazione, ma non comporta un diritto generale a essere sentito oralmente. Piuttosto, l’autorità può rinunciare all’audizione personale in una valutazione anticipata delle prove qualora gli atti e le allegazioni generiche del ricorrente rendano superflua tale udienza. Nel caso di specie, la precedente istanza ha potuto legittimamente rinunciare all’audizione personale del ricorrente, non sussistendo una violazione del diritto di essere sentito, atteso che non erano stati forniti elementi concreti di prova né allegazioni specifiche.

In merito al merito, il Tribunale federale ha esaminato se sussistano i presupposti per un caso di grave difficoltà post-matrimoniale ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI. Tale ipotesi richiede che importanti motivi personali rendano necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera. Il ricorrente ha affermato di essere vittima di violenza psicologica e ha fatto valere la qualifica di vittima che ne consegue. Il Tribunale federale ha sottolineato che ogni forma di violenza domestica, inclusa quella psicologica, deve essere presa sul serio. Tuttavia, la violenza allegata deve essere concretamente e comprensibilmente dimostrata e suffragata da idonei mezzi di prova. Il ricorrente non ha tuttavia fornito né episodi concreti né prove sufficienti della presunta violenza psicologica. Pertanto, la…