Fatti
Parti e svolgimento del procedimento: La ricorrente, una cittadina della Tanzania, nel 2016 ha sposato un cittadino svizzero e ha ottenuto di conseguenza un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Il matrimonio è stato sciolto nel 2021. Con provvedimento del 22 settembre 2022, l’Ufficio della migrazione del Cantone Soletta ha negato il rinnovo del suo permesso di soggiorno e ha disposto la sua espulsione. Il Tribunale amministrativo del Cantone Soletta ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione con sentenza del 7 luglio 2023, fissando un termine per l’allontanamento della ricorrente. Quest’ultima ha quindi proposto ricorso al Tribunale federale.
Fatto: La ricorrente ha riferito di un episodio di violenza domestica da parte del marito verificatosi nell’ottobre 2019, che ha comportato un ricovero ospedaliero. Successivamente si è trasferita in una casa rifugio per donne e in seguito ha vissuto in un appartamento proprio. È stato avviato un procedimento penale per stupro e percosse nei confronti del marito, ma questo è stato archiviato. La ricorrente ha sostenuto di essere stata vittima di sistematiche violenze domestiche e ha richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI (caso di grave disagio post-matrimoniale).
Legge
Ammissibilità del ricorso: Il Tribunale federale ha esaminato i presupposti formali e materiali del ricorso. Ha constatato che la ricorrente avanzava una pretesa potenziale al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI e che pertanto era legittimata a proporre ricorso. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile in quanto concerneva una materia di diritto pubblico e si rivolgeva contro una sentenza cantonale definitiva.
Diritto applicabile e parametro di valutazione: Il Tribunale federale ha esaminato la violazione del diritto federale, in particolare dell’art. 50 LStrI. Ha sottolineato che la pronuncia di merito aveva accertato in via vincolante i fatti e che solo in caso di errori evidenti o violazioni del diritto era possibile discostarsene. La ricorrente doveva rendere sufficientemente credibili le accuse di violenza domestica avanzate, mentre la valutazione delle prove operata dalla pronuncia di merito era sottoposta a un controllo limitato da parte del Tribunale federale.
Presupposti del caso di grave disagio post-matrimoniale: Secondo l’art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, può essere rilasciato un permesso di soggiorno se gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera. Come gravi motivi si considerano in particolare la condizione di vittima di violenza coniugale o un grave rischio di esclusione sociale nel Paese di origine (art. 50 cpv. 2 LStrI). La violenza domestica comprende sia maltrattamenti fisici che psicologici, purché sistematici e gravi. La ricorrente doveva dimostrare che la violenza aveva compromesso in modo rilevante la sua integrità psichica, rendendo insostenibile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Valutazione del fatto: Il Tribunale federale ha constatato che la pronuncia di merito aveva sì riconosciuto la violenza subita e le conseguenze psicologiche sulla ricorrente, ma aveva concluso che non ricorreva un caso…