Fatti
Il ricorrente, cittadino nato nel 1995 nella ex Repubblica di Macedonia del Nord, ha sposato il 21 luglio 2017 una cittadina svizzera e ha ottenuto in seguito, il 19 ottobre 2017, un permesso di soggiorno ai sensi del ricongiungimento familiare. Il matrimonio è stato sciolto il 3 giugno 2021. La convivenza coniugale è durata meno di tre anni (dal 19 ottobre 2017 al 14 maggio 2020).
Il 28 maggio 2020 la moglie ha comunicato all’Ufficio della migrazione di Basilea Città che i coniugi si erano separati. Il ricorrente ha quindi fatto valere episodi di violenza coniugale e ha presentato istanze sia all’Ufficio della migrazione che, in seguito, al Tribunale civile di Basilea Città. Il Segretariato di Stato della migrazione (SEM) ha negato con decisione del 29 settembre 2021 il consenso al rinnovo del permesso di soggiorno e ha intimato al ricorrente di lasciare la Svizzera. Contro tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, che con sentenza del 11 ottobre 2023 lo ha respinto. Il 20 novembre 2023 il ricorrente ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza di primo grado e il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di particolare difficoltà. In via subordinata, ha chiesto la rimessione della causa al giudice di primo grado per una nuova valutazione.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la ricevibilità del ricorso. Ha constatato che il ricorrente, in modo plausibile, afferma di essere vittima di violenza coniugale e che, pertanto, il ricorso in materia di diritto pubblico è ricevibile (art. 83 lett. c n. 2 LTF). Anche gli ulteriori presupposti per l’adozione di una decisione nel merito erano soddisfatti, sicché è stato possibile esaminare il ricorso.
Nel merito, il Tribunale federale ha esaminato se il ricorrente avesse diritto al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI (particolare difficoltà dopo la fine del matrimonio). Tale diritto sussiste se gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera. Come gravi motivi personali possono essere considerati in particolare la condizione di vittima di violenza coniugale o un grave pericolo di pregiudizio alla reintegrazione sociale nel Paese d’origine (art. 50 cpv. 2 LStrI).
Il ricorrente ha affermato di essere stato vittima di violenza fisica e psicologica da parte della moglie. Il Tribunale federale ha ricordato che la violenza domestica comprende sistematiche vessazioni finalizzate all’esercizio del potere e che non è sufficiente un singolo episodio di violenza fisica o di insulti verbali. Il ricorrente avrebbe dovuto fornire prove idonee della violenza subita. Egli ha prodotto sei fotografie non datate, che dovrebbero mostrare lesioni attribuite alla (ex) moglie. Tuttavia, il giudice di primo grado ha valutato tali mezzi di prova come insufficienti, poiché alcune fotografie non potevano essere inequivocabilmente attribuite al ricorrente e gli episodi descritti non apparivano plausibili. Il Tribunale federale ha constatato che la valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado non era arbitraria e che la violenza allegata non è stata provata in modo credibile. Anche la violenza psicologica addotta non…