Fatti

La ricorrente, una società danese costituita in forma di associazione con sede in Danimarca, è un istituto di credito specializzato nell’offerta di prestiti finanziari a condizioni vantaggiose per i propri clienti. Nel 2013 e nel 2014 ha acquistato cinque tranche di due obbligazioni federali svizzere (Obbligazione 1 e Obbligazione 2) e, contestualmente, ha stipulato con due banche d’investimento (Banca B. e Banca C.) dei cosiddetti Cross-Currency Rate Swaps. La durata di questi swap corrispondeva esattamente alla residua scadenza delle rispettive obbligazioni federali. I contratti prevedevano che la ricorrente ricevesse dalle banche d’investimento un importo in franchi svizzeri (CHF) pari al valore nominale della tranche dell’obbligazione maggiorato di un premio. In cambio, la ricorrente si impegnava a versare un importo in dollari statunitensi (USD) all’inizio della durata del contratto e riceveva su tale importo il tasso variabile USD-Libor maggiorato di uno spread. Gli interessi sull’importo in CHF corrispondevano agli interessi delle rispettive obbligazioni federali.

La ricorrente ha presentato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) quattro domande di rimborso integrale dell’imposta preventiva riscossa sugli interessi delle obbligazioni federali. L’AFC ha respinto tali domande con decisione del 5 marzo 2020, ritenendo che la ricorrente non fosse titolare dell’utilizzo degli interessi. A sostegno di tale decisione, l’AFC ha affermato che la ricorrente non aveva assunto rischi significativi specifici delle obbligazioni e che le transazioni andavano considerate come un’operazione unitaria inscindibile. L’AFC ha inoltre contestato alla ricorrente una violazione dell’obbligo di collaborazione.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, che lo ha respinto integralmente con sentenza del 4 settembre 2023. Avverso tale sentenza, la ricorrente ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza e il rimborso dell’imposta preventiva per un importo complessivo di fr. 5'013'750.-.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato in primo luogo se la ricorrente fosse titolare dell’utilizzo degli interessi delle obbligazioni federali ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 della convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Danimarca (CDI CH-DK). Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la titolarità dell’utilizzo presuppone che il beneficiario degli interessi possa disporne liberamente e non sia vincolato da obblighi contrattuali o legali a riversarli a terzi. Costrizioni puramente fattuali o economiche non sono sufficienti a escludere la titolarità dell’utilizzo. Quest’ultima viene meno solo se l’obbligo di riversamento è giuridicamente vincolante e l’ammontare dell’obbligo dipende dal conseguimento dei redditi da interessi.

Nel caso di specie, il Tribunale federale ha concluso che la ricorrente non era soggetta a un obbligo di riversamento contrattuale o legale. I contratti di swap, pur prevedendo pagamenti a favore delle banche d’investimento, non erano subordinati al conseguimento dei redditi da interessi delle obbligazioni federali. La ricorrente era infatti tenuta al pagamento anche qualora la Confederazione non avesse adempiuto ai propri obblighi di pagamento degli interessi. La ricorrente sosteneva pertanto il rischio specifico dell’investimento, mentre altri rischi (quali il rischio di cambio o di tasso d’interesse) erano trasferiti alle banche d’investimento. Tale circostanza non era sufficiente a negare la titolarità dell’utilizzo. La ricorrente soddisfaceva pertanto i presupposti per un diritto al rimborso ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 CDI CH-DK.

Successivamente, il Tribunale federale ha esaminato se il diritto al rimborso dovesse essere negato per abuso della convenzione. Il Tribunale federale ha confermato che il divieto di abuso di diritto di matrice Völkerrecht costituisce un principio generale del diritto internazionale, applicabile anche nel diritto tributario internazionale. L’abuso della convenzione ricorre quando una parte esercita un diritto convenzionale in modo improprio, ledendo l’altro Stato contraente. Tuttavia, la negazione del beneficio convenzionale deve essere conforme al principio di buona fede. Tale principio non è rispettato qualora lo Stato contraente obbligato conceda lo stesso vantaggio fiscale a una persona a esso appartenente in una situazione comparabile.

Il Tribunale federale ha rilevato che la struttura adottata dalla ricorrente, pur contrastando con lo scopo e la ratio della CDI CH-DK,…