Fatti
Il 20 dicembre 2024 l’Assemblea federale ha approvato il decreto federale concernente le imposte cantonali sugli immobili di secondo grado (FF 2025 17), che prevedeva una modifica della Costituzione federale con l’introduzione di un nuovo art. 127 cpv. 2bis. Il Consiglio federale ha fissato la votazione popolare federale su tale decreto al 28 settembre 2025 (FF 2025 2124).
Il ricorrente, Peter Locher, ha presentato il 17 luglio 2025 un ricorso contro la decisione di voto al Governo del Cantone dei Grigioni. Egli contestava un manifesto pubblicitario appeso in un postauto che invitava ad approvare la proposta. Locher chiedeva che fosse vietata, sotto minaccia di sanzioni, la diffusione di questa propaganda referendaria nei servizi di postauto da parte della PostAuto SA o di PostAuto Grigioni. Il Governo del Cantone dei Grigioni non ha preso in considerazione il ricorso, ritenendo che il termine per il ricorso non fosse stato rispettato e negando altresì la propria competenza per gli effetti sovraregionali delle azioni contestate.
Locher ha proposto ricorso al Tribunale federale il 29 luglio 2025. Egli chiedeva l’annullamento della decisione cantonale e il divieto di diffusione della propaganda referendaria. La PostAuto SA ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre la Cancelleria federale ha ritenuto il ricorso tardivo. Il Governo del Cantone dei Grigioni non ha presentato alcuna replica.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la ricevibilità del ricorso. Il ricorso è diretto contro una decisione del Governo del Cantone dei Grigioni concernente atti preparatori di una votazione popolare federale ed è quindi soggetto al ricorso per violazione dei diritti politici ai sensi dell’art. 82 lett. c LTF. La legittimazione del ricorrente ai sensi dell’art. 89 cpv. 3 LTF era dubbia, poiché egli non è elettore nel Cantone dei Grigioni. Tuttavia, tale questione poteva rimanere aperta, poiché il ricorso doveva essere rigettato per altri motivi.
La questione centrale riguardava il rispetto del termine di tre giorni per il ricorso ai sensi dell’art. 77 cpv. 2 LDP. Il ricorrente affermava di aver visto per la prima volta il manifesto contestato in un postauto il 13 luglio 2025. La Cancelleria federale riteneva che il termine dovesse essere rispettato già il 16 luglio 2025, poiché il ricorrente avrebbe dovuto riconoscere il manifesto come propaganda referendaria. Il Tribunale federale ha constatato che il ricorrente aveva già individuato il motivo del suo ricorso il 13 luglio 2025. Il termine di tre giorni è quindi iniziato il 14 luglio 2025 e si è concluso il 16 luglio 2025. Il ricorso è stato invece presentato solo il 17 luglio 2025 ed era quindi tardivo.
Il Tribunale federale ha sottolineato che il breve termine di cui all’art. 77 cpv. 2 LDP, pur imponendo requisiti rigorosi, non crea un’impossibilità pratica di presentare…