Fatti
La Cassa di compensazione del Cantone Zurigo ha accertato con decisione del 16 agosto 2019 che i conducenti di UberPop esercitavano un’attività lucrativa dipendente per conto della Rasier Operations B.V. (con sede ad Amsterdam). La Uber Switzerland GmbH (con sede a Zurigo) è stata qualificata come stabile organizzazione della Rasier Operations B.V. in Svizzera tenuta alla liquidazione dei conteggi. La Cassa ha obbligato entrambe le società a versare per l’anno 2014 contributi alle assicurazioni sociali (compresi i costi accessori) per un importo di Fr. 4'283'763.75 nonché interessi di mora per Fr. 991'215.35.
La Rasier Operations B.V. e la Uber Switzerland GmbH hanno impugnato tale decisione. La Cassa di compensazione ha ridotto con decisione su ricorso del 3 marzo 2020 l’importo dei contributi a Fr. 4'257'228.55 (compresi i costi accessori) e gli interessi di mora a Fr. 985'075.40. Essa ha tuttavia confermato che i conducenti di UberPop esercitavano un’attività lucrativa dipendente per conto della Rasier Operations B.V. e che la Uber Switzerland GmbH andava qualificata come stabile organizzazione della Rasier Operations B.V. in Svizzera.
Contro la decisione su ricorso hanno proposto ricorso sia la Rasier Operations B.V. che la Uber Switzerland GmbH al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo. Il giudice cantonale ha accolto parzialmente il ricorso della Uber Switzerland GmbH e ha stabilito che quest’ultima non fosse tenuta al versamento dei contributi. Contro la sentenza del giudice cantonale la Cassa di compensazione ha proposto ricorso al Tribunale federale (9C_692/2020), accolto parzialmente (DTF 147 V 174).
Il ricorso della Rasier Operations B.V. è stato accolto parzialmente con sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo del 20 dicembre 2021 (procedimento n. AB.2020.00045). Il giudice ha annullato la decisione su ricorso del 3 marzo 2020 e ha rinviato la causa alla Cassa di compensazione affinché, dopo aver accertato l’ammontare dei salari e verificato individualmente i rapporti tra la Rasier Operations B.V. e i conducenti, ridesse i contributi per l’anno 2014. Al contempo, il giudice ha stabilito che l’attività dei conducenti nel 2014 andava qualificata come attività lucrativa dipendente.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso in materia di diritto pubblico sia la Cassa di compensazione (9C_71/2022) che la Rasier Operations B.V. (9C_75/2022) al Tribunale federale. La Cassa di compensazione ha chiesto l’annullamento della sentenza e la conferma della decisione su ricorso del 3 marzo 2019, segnatamente l’accertamento che i conducenti di UberPop esercitavano un’attività lucrativa dipendente per conto della Rasier Operations B.V., qualificando quest’ultima come datrice di lavoro e la Uber Switzerland GmbH come stabile organizzazione. La Rasier Operations B.V. ha chiesto l’annullamento della sentenza e l’accertamento che i conducenti non esercitassero un’attività lucrativa dipendente e che non sussistesse alcun obbligo contributivo.
Legge
1. Ammissibilità dei ricorsi e riunione dei procedimenti
Il Tribunale federale ha riunito i due ricorsi (9C_71/2022 e 9C_75/2022), poiché concernono lo stesso fatto e le medesime parti e pongono questioni giuridiche strettamente collegate. Entrambi i ricorsi sono diretti contro la medesima decisione di grado inferiore, qualificabile come decisione interlocutoria. Il ricorso della Rasier Operations B.V. è ammissibile, poiché soddisfa i presupposti dell’art. 93 cpv. 1 lett. b LPGA: in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale potrebbe emanare una decisione definitiva di merito, evitando così un dispendio di tempo e costi per un ampio procedimento probatorio. Anche il ricorso della Cassa di compensazione è ammissibile, poiché in qualità di parte contraria può contestare i punti in cui è risultata soccombente dinanzi al giudice di grado inferiore.
2. Regime contributivo dei conducenti di UberPop
Il Tribunale federale ha esaminato se il giudice di grado inferiore abbia correttamente qualificato i conducenti di UberPop come lavoratori dipendenti. È determinante se i conducenti, sotto il profilo organizzativo ed economico, dipendessero dalla Rasier Operations B.V. e non fossero esposti a un rischio d’impresa specifico. Le disposizioni contrattuali tra la Rasier Operations B.V. e i conducenti (contratti di prestazione di servizi e di utilizzo) non prevedevano esplicitamente diritti di direttiva, ma da varie clausole singole emergevano ampie possibilità di controllo e di direzione della Rasier Operations B.V. sui conducenti. Tra queste figuravano in particolare la prescrizione di itinerari, la valutazione dei conducenti da parte dei passeggeri, il costante monitoraggio tecnico tramite app, la fissazione dei prezzi e la posizione dominante della Rasier Operations B.V. nella riscossione dei corrispettivi e nella gestione dei reclami. Tali elementi hanno dato luogo a un rapporto di subordinazione marcato, tipico dell’attività lucrativa dipendente. I conducenti non erano esposti a un rischio d’impresa rilevante, poiché non dovevano effettuare investimenti significativi e i loro redditi dipendevano dalla Rasier Operations B.V. Gli elementi che deponevano per un’attività lucrativa indipendente (ad esempio l’assenza di un divieto di concorrenza o di un obbligo di presenza) avevano un peso minore.
3. Qualità di datore di lavoro della Rasier Operations B.V.
Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chi versa retribuzioni a persone assicurate obbligatoriamente. La Rasier Operations B.V. disponeva di ampi diritti di direttiva nei confronti dei conducenti e versava loro le retribuzioni, seppur tramite la Uber B.V. in qualità di mandataria. Essa adempiva pertanto i presupposti per la qualità di datore di lavoro. Il fatto che la Uber B.V. abbia tecnicamente erogato le retribuzioni non muta la circostanza che la Rasier Operations B.V. fosse la datrice di lavoro effettiva, poiché era quest’ultima a determinare le condizioni di lavoro e a integrare i conducenti nella propria organizzazione aziendale.
4. Stabile organizzazione della Rasier Operations B.V. in Svizzera
Ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 LAVS, sono tenuti al versamento dei contributi i datori di lavoro che dispongono di una stabile organizzazione in Svizzera. Una stabile organizzazione presuppone impianti o attrezzature permanenti,…