Fatti
L’assicurato (nato nel 1963) è stato occupato dal 1° luglio al 12 dicembre 2021 come formatore presso il datore di lavoro in Francia. Il suo centro di vita e domicilio si trovavano in Svizzera. Il 13 dicembre 2021 è stato licenziato senza preavviso dal datore di lavoro e il 27 dicembre 2021 il rapporto di lavoro è stato risolto per presunto grave comportamento dell’assicurato. L’ultimo pagamento del salario è avvenuto il 12 dicembre 2021. Il 3 gennaio 2022 le parti hanno concluso un accordo transattivo in cui il datore di lavoro si è impegnato a versare all’assicurato un’indennità di EUR 100'000.–. Il 4 marzo 2022 l’assicurato si è iscritto alla mediazione per l’impiego e il 10 marzo 2022 alla richiesta di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
La cassa disoccupazione del Cantone Zugo ha respinto con decisione del 15 giugno 2022 la pretesa dal 13 dicembre 2021 al 12 ottobre 2022 per mancanza di perdita di lavoro accertabile. La decisione in sede di opposizione del 28 febbraio 2023 ha confermato il diniego per il periodo dal 13 dicembre 2021 al 4 ottobre 2022, ma ha aperto il periodo di riferimento per la percezione delle prestazioni a decorrere dal 5 ottobre 2022. Il Tribunale amministrativo del Cantone Zugo ha modificato con sentenza del 3 aprile 2024 la decisione in sede di opposizione riconoscendo la pretesa già dal 25 maggio 2022. Per il resto ha respinto il ricorso.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso sia la cassa disoccupazione (8C_254/2024) sia l’assicurato (8C_266/2024) in materia di diritto pubblico. La cassa disoccupazione ha chiesto l’annullamento della sentenza e la constatazione che la pretesa sia respinta dal 13 dicembre 2021 al 28 settembre 2022 (eventualmente fino al 13 luglio 2022). L’assicurato ha chiesto l’annullamento della sentenza e l’obbligo della cassa disoccupazione di corrispondergli anche le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per il periodo dal 13 dicembre 2021 al 24 maggio 2022. L’assicurato ha inoltre chiesto la riunione dei due procedimenti di ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha riunito i due procedimenti di ricorso ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 LTF, poiché si basavano sullo stesso fatto e vertevano su questioni giuridiche connesse. Ha esaminato i ricorsi sotto il profilo della violazione del diritto federale, in particolare dell’art. 11 cpv. 3 LADI, e ha preso come base il fatto accertato dalla precedente istanza. Non risultava una palese inesattezza dell’accertamento del fatto, poiché la precedente istanza aveva motivato in modo comprensibile la valutazione delle prove.
Al centro della controversia vi era la qualificazione del pagamento transattivo di EUR 100'000.– come pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI. La precedente istanza aveva suddiviso il pagamento in una quota di indennità sostitutiva del salario (EUR 97'500.–) e una quota di risarcimento del danno per pregiudizio d’immagine, morale e reputazionale (EUR 2'500.–). L’assicurato ha contestato l’arbitraria determinazione della quota di risarcimento del danno, poiché le fonti del SECO per l’importo di EUR 2'500.– non erano state rese note e l’accordo transattivo del 3 gennaio 2022 indicava il pregiudizio d’immagine come scopo principale del pagamento. Il Tribunale federale ha rilevato che la precedente istanza aveva arbitrariamente determinato la quota di risarcimento del danno, poiché si era basata su ricerche internet non documentate del SECO e aveva ignorato il chiaro tenore dell’accordo transattivo. Inoltre, l’assicurato aveva ammesso una sua colpa concorrente nel licenziamento senza preavviso nel procedimento cantonale, circostanza da considerare nella nuova determinazione della quota di risarcimento del danno.
La cassa disoccupazione ha inoltre contestato un’erronea…