Fatti

La A. SA con sede a U. ha iscritto i propri titoli nella contabilità annuale 2019 secondo l’art. 960b cpv. 1 CO al prezzo di mercato alla data di bilancio. Ne è derivato un utile di realizzo di fr. 560'823.-, neutralizzato mediante l’aumento della riserva di fluttuazione esistente dello stesso importo. La riserva di fluttuazione è così passata da fr. 1'087'227.34 a fr. 1'648'049.95.

L’Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo ha computato fiscalmente l’intera riserva di fluttuazione. Dopo il ricorso della [A. SA], l’Ufficio ha confermato tale prassi. Il Tribunale delle imposte del Cantone di Zurigo ha accolto parzialmente il ricorso e ha rinviato la pratica all’Ufficio per ulteriori accertamenti. Il Tribunale amministrativo di Zurigo ha infine stabilito che la deducibilità fiscale delle riserve di fluttuazione deve essere negata, ma che può essere tassata solo la nuova costituzione della riserva nell’anno 2019 (fr. 560'823.-), poiché la compensazione dell’intera riserva è contraria alla buona fede.

La [A. SA] ha quindi proposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale e ha chiesto:

  • il pieno riconoscimento della riserva di fluttuazione,
  • in via subordinata, il riconoscimento della nuova costituzione nella misura delle fluttuazioni accertate dei singoli titoli al 31 dicembre 2019, oppure
  • in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento della nuova costituzione nella misura di una riserva di fluttuazione forfettaria tenendo conto della volatilità media.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la ricevibilità processuale del ricorso. Poiché la pronuncia di primo grado aveva negato il riconoscimento della riserva di fluttuazione solo per l’anno 2019 e la riserva già costituita prima del 2019 non era più oggetto della procedura, il Tribunale federale non poteva pronunciarsi oltre i limiti delle domande delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF).

Nel merito, si trattava di stabilire se la costituzione di una riserva di fluttuazione su portafogli di titoli secondo l’art. 960b cpv. 2 CO possa essere riconosciuta fiscalmente come onere giustificato nell’ambito dell’attività commerciale. Il Tribunale federale ha confermato che l’art. 63 cpv. 1 lett. b LIFD ammette accantonamenti per rischi di perdita su attività dell’attivo circolante, tra cui anche i titoli. Tuttavia, tali accantonamenti possono essere costituiti solo per rischi concreti e misurabili, non per rischi generali di mercato come la volatilità generale dei titoli. La ricorrente non ha dimostrato rischi specifici sul proprio portafoglio titoli, ma ha costituito la riserva in via forfettaria per neutralizzare l’utile di realizzo derivante dalla rivalutazione. Tale prassi contrasta con il principio di periodicità fiscale (art. 79 cpv. 1 e 2 LIFD), che richiede una rilevazione periodica delle componenti di reddito e di costo.

Il Tribunale federale ha sottolineato che la possibilità di costituire riserve di fluttuazione secondo l’art. 960b cpv. 2 CO è ammessa dal diritto commerciale, ma non implica automaticamente il riconoscimento fiscale. Il legislatore ha deliberatamente rinunciato a disciplinare la…