Fatti

La [A. SA] , società con sede a [U.] /OW, ha per oggetto lo svolgimento di servizi logistici nel settore del commercio di cereali e materie prime, nonché attività di consulenza, intermediazione e operazioni finanziarie. È stata fondata il 12 dicembre 2013, prevedendo un conferimento in natura delle attività di trasporto della [C. SA] (CHE-106.261.663) per un valore massimo di CHF 2'000'000.-. Azionista di maggioranza e membro del Consiglio di amministrazione era inizialmente [D.] . La [C. SA] era stata fondata nel 1988 a Ginevra e nel 2013 aveva trasferito la propria sede a [U.] /OW. Essa operava nel commercio di cereali e materie prime, nonché nella prestazione di servizi di consulenza e finanziari. Il Consiglio di amministrazione era composto da [E.] (presidente) e [F.] (vicepresidente).

Il 30 novembre/4 dicembre 2013 [E.] cedette il 30 % delle azioni della [C. SA] a [D.] per CHF 9'000'000.-, finanziato mediante un prestito concesso da [E.] . Il 13 dicembre 2013 la [A. SA] acquistò l’attività di trasporto della [C. SA] per CHF 1'850'000.-, anch’essa finanziata tramite un prestito. Contestualmente, la [C. SA] riacquistò da [D.] il 30 % delle proprie azioni per CHF 1.-. Inoltre, la [C. SA] stipulò con la [G. SA] (fondata da [D.] per l’erogazione di servizi di management) un contratto di management con pagamenti mensili di CHF 50'000.-.

Il 19 dicembre 2013 [D.] conferì il 100 % delle azioni della [G. SA] , valutate CHF 5'050'000.- (secondo il metodo DCF), nella [A. SA] , anch’esso finanziato tramite un prestito. L’Amministrazione fiscale del Cantone Obvaldo, nella tassazione 2013, qualificò un prestito di CHF 5'050'000.- come capitale proprio occulto e fissò il capitale imponibile a CHF 2'444'000.-. Inoltre, considerò le azioni della [G. SA] come partecipazioni senza valore (valore di mercato CHF 112'000.-) e pretese un trattamento fiscalmente neutro delle svalutazioni.

Il 12 dicembre 2014 la [A. SA] , la [C. SA] e la [G. SA] trasferirono la propria sede a [W.] /SZ. Il 23 novembre 2015 [D.] cedette il 50 % delle azioni della [A. SA] alla [C. SA] per CHF 2'400'000.-, di cui CHF 2'150'000.- mediante compensazione con un prestito di [E.] . [E.] assunse inoltre i mandati di membro del Consiglio di amministrazione presso la [G. SA] e la [A. SA] .

La [A. SA] concesse nel 2016 alla [I.] Limited (Ghana, società controllata al 50 %) prestiti per un totale di CHF 215'000.-. La [I.] Limited era già sovraindebitata a partire da febbraio 2016. Nella dichiarazione fiscale 2016, la [A. SA] dichiarò un utile imponibile di CHF 47'233.- e un capitale proprio imponibile di CHF 271'057.-. L’Amministrazione fiscale del Cantone Svitto tassò per il 2016 un utile imponibile di CHF 5'202'900.- e un capitale proprio imponibile di CHF 271'000.-, rettificando le svalutazioni sulla partecipazione nella [G. SA] (CHF 4'937'999.-) e sul prestito alla [I.] Limited (CHF 217'700.-). La [A. SA] presentò ricorso e chiese l’annullamento di tali rettifiche. La Commissione cantonale tributaria del Cantone Svitto accolse parzialmente il ricorso, considerando l’onere fiscale come costo o come riserva negativa. Il Tribunale amministrativo del Cantone Svitto respinse il reclamo con decisione del 14 marzo 2023. La [A. SA] propose quindi ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto le censure formali della ricorrente. La ricorrente ha lamentato una violazione del diritto di essere sentita, poiché l’udienza orale del 16 settembre 2019 non era stata verbalizzata. Il Tribunale federale ha rilevato che né il diritto federale né il diritto tributario cantonale armonizzato prevedono un diritto a un’udienza orale nel procedimento di ricorso. Inoltre, l’obbligo di verbalizzazione dipende dalle circostanze del caso concreto e in questo caso non avrebbe comportato un nuovo apporto rilevante della ricorrente. La censura è stata quindi respinta come infondata.

Sotto il profilo sostanziale, la ricorrente ha contestato il trattamento fiscale della svalutazione sulla partecipazione nella [G. SA] e del prestito alla [I.] Limited. Il Tribunale federale ha confermato l’opinione dell’istanza precedente secondo cui la partecipazione nella [G. SA] aveva già al momento del conferimento un valore di mercato di soli CHF 112'000.- e costituiva pertanto una partecipazione senza valore. L’istanza precedente aveva valutato secondo il metodo del valore patrimoniale, ciò che il Tribunale federale, alla luce della mancanza di capacità reddituale della società e dell’incertezza dei pagamenti contrattuali, ha ritenuto ragionevole. Il metodo DCF è stato correttamente…