Fatti
Il ricorrente, cittadino francese nato nel 1990, è giunto in Svizzera il 1° dicembre 2017 e ha ottenuto un’autorizzazione di soggiorno UE/AELS valida fino al 30 novembre 2022. Ha esercitato attività lucrativa nel 2018 e nel 2019, in particolare come fattorino, con redditi attestati dalla sua rendicontazione AVS. Il 22 agosto 2019 ha subito un infortunio sul lavoro, che ha comportato un’incapacità lavorativa temporanea. Il suo contratto di missione è stato risolto il 30 ottobre 2019.
Il 13 maggio 2020 il ricorrente ha richiesto prestazioni all’Ufficio dell’assicurazione invalidità (Ufficio AI) del Canton Vaud. Con decisione del 1° dicembre 2022, l’Ufficio AI gli ha concesso una rendita intera a tempo determinato (dal 1° novembre 2020 al 30 novembre 2021), ritenendo che presentasse un’incapacità totale di lavoro nella sua attività precedente ma che, dal 13 agosto 2021, avesse recuperato una piena capacità di lavoro in un’attività adattata. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione, ancora pendente al 20 febbraio 2024.
Il 2 settembre 2022 il ricorrente ha chiesto LNA proroga dell’autorizzazione di soggiorno UE/AELS. Con decisione del 11 aprile 2023, il Servizio della popolazione del Canton Vaud (Servizio cantonale) ha rifiutato tale proroga e ha disposto il suo allontanamento dalla Svizzera. Il ricorrente ha impugnato tale decisione, ma LNA Corte di diritto amministrativo e pubblico del Tribunale cantonale del Canton Vaud ha respinto il suo ricorso con sentenza del 20 febbraio 2024. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendo LNA riforma della sentenza cantonale e LNA proroga dell’autorizzazione di soggiorno.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorrente avesse i requisiti per ottenere LNA proroga dell’autorizzazione di soggiorno UE/AELS in qualità di lavoratore ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Secondo l’art. 6 allegato I ALC, un lavoratore subordinato cittadino di uno Stato membro UE/AELS che esercita un’attività lucrativa della durata pari o superiore a un anno ottiene un titolo di soggiorno della durata minima di cinque anni, automaticamente prorogato. Viceversa, se il lavoratore si trova in situazione di disoccupazione involontaria da oltre dodici mesi consecutivi, LNA durata di validità del titolo può essere limitata a un anno al primo rinnovo.
LNA nozione di «lavoratore» ai sensi dell’ALC è una nozione autonoma del diritto dell’Unione europea, interpretata in modo estensivo. Essa presuppone lo svolgimento di prestazioni reali ed effettive, in cambio di una retribuzione, sotto LNA direzione di un datore di lavoro, escludendo le attività marginali o accessorie. LNA giurisprudenza costante del Tribunale federale e della Corte di giustizia dell’UE (CGUE) conferma tale interpretazione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato di aver esercitato un’attività suscettibile di conferirgli LNA qualità di lavoratore dopo l’infortunio del 22 agosto 2019. Sebbene abbia beneficiato di un aiuto al collocamento da parte dell’Ufficio AI, tale misura è finalizzata alla reintegrazione professionale e non costituisce di per sé una prova della qualità di lavoratore. Il ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta di un’attività lavorativa reale ed effettiva dopo l’infortunio.
Il Tribunale federale ha altresì esaminato se il ricorrente potesse avvalersi del diritto di soggiornare in Svizzera ai sensi dell’art. 4 allegato I ALC, che prevede tale diritto in caso di incapacità permanente di lavoro. Tuttavia, tale disposizione richiede che l’incapacità sia permanente e che il lavoratore abbia perso LNA qualità di occupato a causa di tale incapacità. Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha accertato che il ricorrente aveva recuperato una capacità di lavoro in un’attività adattata già dal 13 agosto 2021. Il ricorrente ha inoltre…