Fatti
La cittadina turca la ricorrente è entrata in Svizzera nel ottobre 2021 e ha sposato nel novembre 2021 il cittadino svizzero il (ex) marito. In seguito, l’Ufficio della migrazione del Cantone Zurigo le ha rilasciato un permesso di soggiorno. Nel giugno 2022 il (ex) marito ha comunicato all’Ufficio della migrazione che la sua volontà matrimoniale era venuta meno. Con sentenza di protezione del 9 giugno 2023 il Tribunale distrettuale di Dielsdorf ha autorizzato la separazione dei coniugi e ha preso atto che essi vivevano già separati dal novembre 2022.
Con provvedimento del 16 aprile 2024 l’Ufficio della migrazione del Cantone Zurigo ha rifiutato la proroga del permesso di soggiorno della ricorrente. Contro tale decisione ella ha proposto ricorsi cantonali, che sono stati respinti (decisione di reclamo della Direzione della sicurezza del Cantone Zurigo del 17 giugno 2024; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo del 27 marzo 2025).
La ricorrente ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Ella ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo del 27 marzo 2025 e l’ordine all’Ufficio della migrazione di prorogare il suo permesso di soggiorno. In via subordinata, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e l’ordine all’Ufficio della migrazione di chiedere al Segretariato di Stato della migrazione (SEM) la sua ammissione provvisoria. Ha inoltre chiesto la concessione del gratuito patrocinio e la sospensione dell’esecuzione del ricorso. Il Presidente di sezione ha concesso la sospensione dell’esecuzione del ricorso con provvedimento del 2 maggio 2025.
Legge
Il Tribunale federale ha anzitutto esaminato la ricevibilità del ricorso. Poiché la ricorrente faceva valere un diritto al permesso derivante dall’art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, il ricorso in materia di diritto pubblico era ricevibile. Anche le ulteriori condizioni di procedibilità ai sensi degli art. 42, art. 89 cpv. 1 e art. 100 cpv. 1 LTF erano soddisfatte, sicché il Tribunale federale è entrato nel merito del ricorso.
L’oggetto della controversia concerneva la questione se le istanze cantonali avessero correttamente negato alla ricorrente la proroga del suo permesso di soggiorno dopo la separazione dal marito svizzero. Era pacifico che la convivenza coniugale fosse durata meno di tre anni, ragion per cui una proroga del permesso ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI non poteva essere concessa. La ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 50 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con il cpv. 2 LStrI e ha sostenuto che il (ex) marito le aveva esercitato una forte pressione psicologica, che costituiva una forma di violenza coniugale. Ha inoltre affermato che la situazione economica in Turchia è estremamente precaria e che, in caso di ritorno, in quanto donna divorziata due volte e di orientamento occidentale, sarebbe stata socialmente isolata dalla società turca, sempre più conservatrice.
Il Tribunale federale ha ricordato che, ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con il cpv. 2 lett. a LStrI, rileva qualsiasi forma di violenza coniugale o domestica, purché sistematica e di una certa costanza o intensità. Una pressione psicologica o socioeconomica può costituire un caso di grave difficoltà post-matrimoniale se l’integrità psichica della persona interessata è gravemente compromessa e se non è ragionevole attendersi che ella mantenga il matrimonio per motivi legati al permesso di soggiorno. Tuttavia, la…