Fatti
Il resistente al ricorso ([A.] ) ha subito il 13 febbraio 2021 una rottura della cuffia dei rotatori in seguito a una caduta con la bicicletta ed era assicurato presso la Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) contro gli infortuni professionali e non professionali. La Suva ha inizialmente concesso delle prestazioni, ma le ha poi revocate a decorrere dal 15 maggio 2021 (disposizione del 16 luglio 2021). Il resistente al ricorso ha presentato il 14 settembre 2021 – ultimo giorno del termine di opposizione di 30 giorni ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA – una lettera con cui chiedeva una proroga del termine di opposizione di dieci giorni. A sostegno della richiesta, ha addotto un’assenza prolungata per motivi di salute e la concomitanza di altre scadenze. La Suva ha concesso, con lettera del 15 settembre 2021, un termine per la motivazione dell’opposizione fino al 26 settembre 2021 (un domenica). L’opposizione motivata è stata consegnata alla posta il 27 settembre 2021. La Suva, con decisione di opposizione del 14 dicembre 2021, non ha dato seguito all’opposizione poiché non erano soddisfatte le condizioni formali. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha annullato tale decisione e ha rinviato la causa alla Suva affinché si pronunciasse nel merito sulle pretese del resistente al ricorso (sentenza del 22 marzo 2022). La Suva ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico contro tale sentenza e ha chiesto l’annullamento della pronuncia cantonale e la conferma della propria decisione di opposizione.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto le condizioni di ammissibilità del ricorso. Ha constatato che la decisione impugnata del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo non costituisce una decisione definitiva ai sensi dell’art. 90 LTF, poiché non concludeva il procedimento, ma rinviava la causa alla Suva per un esame nel merito. Tuttavia, il Tribunale federale ha riconosciuto un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF per la Suva, poiché il rinvio disconosceva la cosa giudicata della disposizione del 16 luglio 2021 e costringeva la Suva a emanare una decisione di opposizione che, secondo la sua valutazione, sarebbe stata illegittima e non impugnabile. Pertanto, il Tribunale federale ha dato seguito al ricorso.
Nel merito, il Tribunale federale ha verificato se il giudice di primo grado avesse violato il diritto federale annullando la decisione di non dare seguito all’opposizione della Suva. Ha sottolineato che il Tribunale federale applica il diritto d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può controllare le valutazioni di fatto del giudice di primo grado solo nei limiti dell’art. 105 cpv. 1 e 2 LTF. Il giudice di primo grado aveva constatato che il resistente al ricorso aveva almeno manifestato la volontà di impugnare con la lettera del 14 settembre 2021 e che la Suva gli aveva concesso un termine supplementare per la motivazione dell’opposizione. Il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che il termine di opposizione, in quanto termine legale, non è prorogabile (art. 40 cpv. 1 LPGA). Un avvocato o una persona esperta in diritto non può fare affidamento su una proroga del termine non consentita, in particolare se ha già ricevuto gli atti prima della scadenza del termine e disponeva di tempo sufficiente per redigere un’opposizione motivata.
Il Tribunale federale ha precisato che la fiducia in una proroga del termine illegittima non è tutelata dal principio di buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost. qualora una semplice verifica delle disposizioni di legge sarebbe bastata a individuare l’errore. Il rappresentante legale del resistente al ricorso era in possesso di una laurea in giurisprudenza e avrebbe…