Fatti
Il 12 maggio 2023 le classi di creditori della [D. GmbH] – rappresentate dalla [A. AG] , dalla [B. GmbH] e dalla [C. SA] – hanno presentato al Dipartimento federale delle finanze (DFF) un’istanza volta all’avvio di un procedimento amministrativo. L’obiettivo era raggiungere una soluzione amichevole in relazione al fallimento della [D. GmbH] e alla restituzione di valori patrimoniali sequestrati dalla Procura della Confederazione nell’ambito del complesso procedimentale "Gulnara Karimova et al." e la cui restituzione alla Repubblica dell’Uzbekistan era stata decisa dal Consiglio federale nel maggio 2018. Il DFF ha qualificato l’istanza come domanda di responsabilità dello Stato e l’ha respinta con decisione del 6 settembre 2023.
Contro tale decisione le tre società hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (numero di causa A-5526/2023), che ha avviato il procedimento. Il 13 giugno 2025 le società hanno presentato al Tribunale federale un ricorso per diniego o ritardo di giustizia nei confronti del Tribunale amministrativo federale. Esse hanno chiesto di accertare che il Tribunale amministrativo federale, nel procedimento A-5526/2023, avesse commesso diniego di giustizia per omissione di misure cautelari ai sensi dell’art. 56 PA. In particolare, si trattava del blocco di fondi depositati a Ginevra per un importo pari ad almeno USD 313 milioni, nonché di ulteriori USD 487 milioni.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso con sentenza 2C_330/2025 del 25 novembre 2025 in composizione ternaria, per quanto abbia preso posizione in merito. In particolare, ha respinto la domanda di accertamento del diniego di giustizia da parte del Tribunale amministrativo federale, poiché la decisione interlocutoria del Tribunale amministrativo federale del 29 novembre 2023 non era più autonomamente impugnabile per decorrenza dei termini. Il 10 dicembre 2025 le tre società hanno presentato un ricorso di revisione contro la sentenza 2C_330/2025, chiedendone l’annullamento e l’accoglimento delle domande di accertamento formulate nel procedimento 2C_330/2025.
Legge
Il Tribunale federale esamina in primo luogo la ricevibilità del ricorso di revisione. Secondo l’art. 61 LTF, le sentenze del Tribunale federale acquistano forza di giudicato nel giorno della loro pronuncia e una nuova verifica è in linea di principio esclusa. Una revisione è possibile solo in presenza dei motivi di revisione tassativamente elencati agli artt. 121–123 LTF. Le ricorrenti si richiamano all’art. 121 lett. a LTF, secondo cui può essere chiesta la revisione se sono state violate norme sulla composizione del tribunale o sulla ricusazione. Esse sostengono che il Tribunale federale si sia discostato, con la sentenza 2C_330/2025, dalla sua consolidata giurisprudenza secondo cui le omissioni ufficiali in presenza di un dovere di garanzia devono essere sanzionate in materia di responsabilità dello Stato. Inoltre, eccepiscono che la II Sezione di diritto pubblico, contrariamente a quanto previsto dall’art. 20 cpv. 2 LTF, non abbia deciso in composizione quintaria.
Il Tribunale federale rileva tuttavia che le argomentazioni delle ricorrenti si riferiscono unicamente alla questione sostanziale se le omissioni del giudice istruttore nel procedimento A-5526/2023 siano rilevanti sotto il profilo della responsabilità dello Stato ai sensi dell’art. 56 PA. Su tale questione il Tribunale federale non si è pronunciato nella sentenza 2C_330/2025, poiché non è entrato nel merito della relativa domanda di accertamento. Le ricorrenti, nel loro ricorso di revisione, non si confrontano con le motivazioni del non-entrate, sicché il motivo di revisione addotto non concerne la decisione di non-entrare. Pertanto, manca una motivazione che dimostri in che modo il Tribunale federale avrebbe posto un motivo di revisione con la…