Fatti

Il 25 aprile 2022 Radio SRF 1 trasmise nel primo programma alle ore 12.15 un discorso del consigliere federale Ueli Maurer in vista della votazione federale sulla Übernahme dell’ordinanza UE sulla guardia di frontiera e costiera europea (cosiddetta proposta Frontex). Il discorso durò circa quattro minuti e fu presentato dal moderatore, che richiamò l’attenzione sulle votazioni federali imminenti. Il consigliere federale Maurer sottolineò nella sua allocuzione l’importanza della partecipazione della Svizzera all’ampliamento di Frontex per la sicurezza del Paese, fece riferimento alle conseguenze di un rifiuto della proposta (tra cui l’esclusione da Schengen-Dublino e costi più elevati per l’economia) e raccomandò l’accettazione della proposta. La votazione ebbe luogo il 15 maggio 2022 e fu approvata con il 71,5 % di voti favorevoli.

L’11 maggio 2022 la ricorrente A. presentò un reclamo all’Autorità indipendente di ricorso in materia di radio e televisione (UBI) contro la trasmissione del discorso. L’UBI accolse il reclamo con decisione del 1° settembre 2022 all’unanimità, motivando che la SRG aveva violato il principio di pluralismo radiotelevisivo (art. 4 cpv. 4 LRTV). La SRG non avrebbe concesso al comitato referendario un’opportunità equivalente di esporre il proprio punto di vista e il moderatore non avrebbe richiamato l’attenzione su altre trasmissioni del programma in cui era stata rappresentata la posizione contraria. L’UBI ravvisò in ciò una violazione del principio di parità di chances quale importante obbligo di diligenza giornalistica nei contributi rilevanti per le votazioni.

La Società svizzera di radiotelevisione (SRG) presentò il 25 ottobre 2022 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiese l’annullamento della decisione dell’UBI e la constatazione che la trasmissione del discorso non aveva violato il principio di pluralismo. Il Tribunale federale accolse il ricorso con sentenza del 28 agosto 2024.

Legge

Il Tribunale federale esaminò in primo luogo se la trasmissione del discorso del Consiglio federale fosse soggetta a una valutazione in materia radiotelevisiva. Constatò che la SRG aveva trasmesso il discorso volontariamente e che pertanto ne portava la responsabilità programmistica. La trasmissione è quindi soggetta alle prescrizioni radiotelevisive, in particolare al principio di pluralismo di cui all’art. 4 cpv. 4 LRTV. L’UBI aveva considerato la trasmissione come una violazione del principio di pluralismo poiché la SRG non aveva concesso al comitato referendario un tempo di trasmissione equivalente e non aveva richiamato l’attenzione su altre trasmissioni del programma in cui era stata rappresentata la posizione contraria.

La SRG sostenne che il principio di pluralismo dovesse essere interpretato in modo conforme alla Costituzione in base all’art. 34 cpv. 2 Cost. I discorsi del Consiglio federale farebbero parte degli obblighi informativi del Consiglio federale e servirebbero all’adempimento di compiti costituzionali. La SRG non potrebbe quindi essere chiamata a rispondere del contenuto equilibrato del discorso, poiché non ha alcuna influenza sul suo contenuto. Inoltre, la trasmissione di discorsi del Consiglio federale rappresenterebbe una prassi consolidata, democraticamente legittimata. La SRG sostenne che con la sua decisione l’UBI aveva interferito nella sua autonomia programmistica, violando così l’art. 17 cpv. 1 e l’art. 93 cpv. 3 Cost.

Il Tribunale federale sottolineò che l’autonomia programmistica della SRG è sì limitata dal principio di pluralismo, ma non in modo assoluto. Le ingerenze nell’autonomia programmistica sono ammissibili solo se i principi fondamentali della rappresentazione pluralistica delle opinioni sono violati in misura tale da configurare una violazione dell’obbligo di diligenza dei responsabili dei programmi. Tuttavia, nell’esaminare i discorsi del Consiglio federale…