Fatti

La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) in qualità di organizzatrice della trasmissione televisiva "Tagesschau" ha trasmesso il 26 ottobre 2023 nella sua edizione principale un servizio dal titolo "Affare FIFA: procedimento contro Lauber e Infantino archiviato". Il servizio, della durata di circa due minuti, riguardava l’archiviazione del procedimento penale nei confronti dell’ex procuratore generale della Confederazione Michael Lauber e del presidente della FIFA Gianni Infantino da parte dei procuratori federali straordinari. Il servizio si basava sulla decisione di archiviazione dei procuratori federali del 19 ottobre 2023, della quale la Öffentlichkeit era stata informata lo stesso giorno tramite comunicato stampa.

Nel servizio hanno preso la parola l’ex procuratore di Stato e comandante di polizia Markus Mohler, il giornalista sportivo e politico del Süddeutsche Zeitung Thomas Kistner nonché Gianni Infantino. Il conduttore del servizio ha fatto riferimento alla decisione di archiviazione e ha sottolineato che, pur essendo utilizzati termini quali "opacità" e "segretezza", i procuratori federali parlavano di "risultati chiari" che deponevano contro un’accusa. Inoltre, è stata mostrata per circa tre secondi la prima pagina della decisione di archiviazione con i nomi dei procuratori federali.

I procuratori federali straordinari hanno presentato reclamo il gennaio 2024 all’Autorità indipendente di ricorso per la radio e la televisione (AIR) contro il servizio. L’AIR ha accolto il reclamo con decisione del 16 maggio 2024 con quattro voti favorevoli contro tre e ha constatato una violazione del principio di correttezza ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. La minoranza soccombente dei membri dell’AIR ha espresso un’opinione dissenziente.

La SSR ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e ha chiesto l’annullamento della decisione dell’AIR nonché la constatazione che il servizio non aveva violato il principio di correttezza. I ricorrenti in opposizione, i procuratori federali straordinari, hanno chiesto il rigetto del ricorso. L’AIR ha rinunciato a ulteriori osservazioni e ha anch’essa chiesto il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto la ricevibilità del ricorso. Ha constatato che le decisioni dell’AIR relative al contenuto di trasmissioni redazionali possono essere impugnate direttamente con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. c LTF). La SSR, in qualità di organizzatrice del servizio contestato, era legittimata a proporre ricorso in virtù della lesione della sua autonomia programmatica (art. 89 cpv. 1 LTF). Anche gli ulteriori presupposti per l’emanazione di una decisione nel merito erano soddisfatti, sicché il Tribunale federale ha preso in esame il ricorso.

Sulla legittimazione a ricorrere dei ricorrenti in opposizione: l’AIR aveva accolto il reclamo dei procuratori federali quale reclamo di parte interessata ai sensi dell’art. 94 cpv. 1 lett. b LRTV, poiché questi ultimi, con la trasmissione della pagina della decisione di archiviazione con i loro nomi, presentavano un collegamento stretto con l’oggetto del servizio. Il Tribunale federale ha confermato tale valutazione. Sebbene la trasmissione sia durata solo tre secondi e i nomi fossero appena percettibili per il pubblico medio, essi potevano essere ingranditi e messi in pausa su moderni apparecchi televisivi o su Internet. Inoltre, il conduttore ha stabilito un collegamento diretto tra i procuratori federali e il contenuto della decisione, affermando che i magistrati straordinari (i procuratori federali) parlavano di risultati chiari contro un’accusa. Ciò ha fondato un collegamento stretto dei ricorrenti in opposizione con l’oggetto del servizio, sicché l’AIR aveva correttamente preso in esame il reclamo.

Sulla violazione del principio di correttezza: la ricorrente ha censurato che l’AIR aveva interpretato in modo troppo rigoroso il principio di correttezza sancito dall’art. 4 cpv. 2 LRTV, violando così il diritto federale. Il Tribunale federale ha esaminato se il servizio avesse soddisfatto i requisiti di una rappresentazione corretta. Ha sottolineato che le trasmissioni redazionali a carattere informativo devono presentare fatti ed eventi in modo tale che il pubblico possa formarsi una propria opinione. Le opinioni e i commenti devono essere riconoscibili come tali. In caso di affermazioni fattuali controverse, i gestori sono tenuti a riportare i fatti in modo oggettivo e veritiero, senza manipolare il pubblico. Si configura una manipolazione quando al pubblico viene suggerita come verità assoluta l’opinione del giornalista attraverso fatti incompleti o messi in scena.

Il Tribunale…