Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La ricorrente (paziente) subì nel ottobre 2006 una protrusione discale e fu inizialmente trattata in modo conservativo con lidocaina. Dopo il parto, il 19 febbraio 2007 si sottopose presso l’ospedale [B.] (resistente) a un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. A causa di dolori persistenti, seguirono ulteriori interventi il 2 agosto 2007, il 7 agosto 2007, il 14 dicembre 2007 e il 19 dicembre 2007. La paziente sostenne che l’operazione del 14 dicembre 2007 fosse stata eseguita in modo errato, causando dolori neuropatici e gravi menomazioni. Chiese un risarcimento danni pari a fr. 31'000.-- con riserva di ulteriori richieste giudiziali.

Dopo un tentativo fallito di conciliazione, la paziente presentò il 16 settembre 2016 un ricorso al Tribunale circolare di San Gallo. Il Tribunale circolare respinse la domanda il 5 novembre 2020. L’appello della paziente, proposto contro tale decisione, fu a sua volta respinto dal Tribunale cantonale di San Gallo il 9 marzo 2023. La paziente ha quindi presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Questioni centrali:

  • Questione di un trattamento medico errato da parte dell’ospedale;
  • Prova e onere della prova, in particolare in merito alla conservazione delle radiografie e alla qualificazione della perizia del prof. dr. med. [C.] come perizia contrattuale ai sensi dell’art. 189 CPC;
  • Violazione dell’obbligo di documentazione da parte dell’ospedale;
  • Acquisizione d’ufficio di una perizia giudiziale.

Legge

Ammissibilità del ricorso:

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto l’ammissibilità del ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 lett. b LTF. Poiché l’oggetto della controversia concerne pretese di risarcimento danni e di soddisfazione per un trattamento errato in un ospedale pubblico e si collega direttamente al diritto civile, il ricorso è ammissibile. I presupposti di procedibilità erano soddisfatti, in particolare il ricorso era sufficientemente motivato e si riferiva alle motivazioni della sentenza del Tribunale cantonale.

Valutazione delle prove e onere della prova:

La ricorrente sostenne che l’ospedale avesse violato l’obbligo di diligenza medica, in particolare per l’esecuzione errata dell’operazione del 14 dicembre 2007. Chiese l’inversione dell’onere della prova poiché l’ospedale non avrebbe conservato le radiografie. Il Tribunale federale ha tuttavia confermato l’opinione delle istanze precedenti secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto provare la violazione dell’obbligo di diligenza medica con il grado di prova ordinario della piena convinzione. Una violazione dell’obbligo di documentazione non comporta automaticamente l’inversione dell’onere della prova o una riduzione del grado di prova. Le istanze precedenti hanno correttamente rilevato che la ricorrente non aveva presentato alcuna istanza probatoria per l’acquisizione di una perizia giudiziale. Anzi, si era opposta a tale perizia e aveva rifiutato il proprio consenso. Pertanto, non sussistevano i presupposti per l’acquisizione d’ufficio di una perizia.

Qualificazione della perizia del prof. dr. med. [C.] :

La ricorrente sostenne che la perizia del prof. dr. med. [C.] dovesse essere qualificata come perizia contrattuale ai sensi dell’art. 189 CPC, poiché le parti l’avevano commissionata congiuntamente e avevano ripartito i costi in parti uguali. Il Tribunale federale ha chiarito che una perizia contrattuale ai sensi dell’art. 189 CPC sussiste solo se le parti hanno espressamente manifestato la volontà di riconoscere vincolanti le risultanze del perito. Tale volontà non è stata dimostrata dalla ricorrente. Le istanze precedenti hanno anzi constatato che la ricorrente aveva ammesso di non aver concluso alcuna convenzione sulla vincolatività della perizia. Pertanto, la perizia costituisce una semplice allegazione di parte, che non può essere valutata come mezzo di…