Fatti
La Repubblica Popolare Cinese (Convenuta, ricorrente) ha presentato il 23 gennaio 2024 un ricorso in revisione dinanzi al Tribunale federale avverso una decisione interlocutoria di un tribunale arbitrale con sede a Ginevra. Il tribunale arbitrale aveva confermato la propria competenza il 30 dicembre 2021 in una procedura arbitrale in materia di investimenti avviata dal ricorrente in opposizione (Convenuto nel ricorso) sulla base dell’accordo bilaterale di protezione degli investimenti tra il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese del 15 maggio 1986. Il ricorrente in opposizione sosteneva che la Convenuta avesse violato l’accordo mediante l’espropriazione senza indennizzo di diritti fondiari nella provincia dello Shaanxi, pregiudicando così il suo investimento nella società B. Ltd.
La Convenuta chiedeva l’annullamento della decisione sulla competenza e la rimessione della causa al tribunale arbitrale. Essa fondava il proprio ricorso in revisione su una confessione scritta di un testimone (signor [C.]) del 9 ottobre 2023, sorta dopo la decisione interlocutoria del 30 dicembre 2021. Tale confessione smentiva le precedenti dichiarazioni testimoniali del signor [C.] del 13 agosto 2020 e del 28 ottobre 2020, secondo cui il ricorrente in opposizione avrebbe acquisito le proprie quote di B. Ltd. in modo illegale. La Convenuta sosteneva che la confessione provasse un fatto preesistente alla decisione sulla competenza e costituisse pertanto un motivo di revisione ammissibile ai sensi dell’art. 190a cpv. 1 lett. a LDIP.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se la confessione sorta successivamente, datata 9 ottobre 2023, potesse costituire un motivo di revisione ai sensi dell’art. 190a cpv. 1 lett. a LDIP. La disposizione prevede che la revisione sia possibile solo in base a fatti o mezzi di prova sorti prima della decisione da revocare (i c.d. nova relativi).
La Convenuta sosteneva che la confessione si riferisse a un fatto preesistente alla decisione sulla competenza e fosse quindi ammissibile come motivo di revisione nonostante la sua formazione successiva. Essa si richiamava a un’opinione dottrinale che ammette una simile interpretazione. Il Tribunale federale ha tuttavia respinto tale argomentazione. Ha sottolineato che il tenore letterale chiaro dell’art. 190a cpv. 1 lett. a LDIP esclude la revisione qualora il mezzo di prova sia sorto solo dopo la decisione, anche se dovrebbe comprovare un fatto preesistente. Tale interpretazione è suffragata dai lavori preparatori e dalla giurisprudenza del Tribunale federale, segnatamente da DTF 149 III 277 e da altre pronunce quali 4A_406/2024 o 4A_69/2022.
Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso in revisione ai sensi dell’art. 190a cpv. 1 lett. a LDIP è ammissibile solo se il mezzo di prova esisteva già prima della decisione o se, nel corso del procedimento…