Fatti
La ricorrente, una persona privata, ha presentato il 25 gennaio 2024 un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni di approvazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) del 27 novembre 2023 e del 18 dicembre 2023 relative alla regolamentazione proattiva dei branchi di lupi nei Cantoni San Gallo, Grigioni, Vallese, Vaud e Ticino. Inoltre, ha richiesto l’accesso ai documenti ufficiali, l’annullamento delle autorizzazioni di abbattimento già rilasciate nonché la declaratoria dell’illiceità delle misure per eccesso di proporzionalità. L’UFAM aveva in precedenza approvato con decisione del 27 novembre 2023 la regolamentazione proattiva del branco di lupi Calfeisental (almeno 8 lupi) e, con decisioni integrative del 18 dicembre 2023, aveva revocato l’effetto sospensivo di eventuali ricorsi. Il 22 dicembre 2023 e il 23 gennaio 2024 la ricorrente ha chiesto all’UFAM l’accesso alle decisioni di approvazione nonché lo svolgimento di una procedura di consultazione per la revisione dell’ordinanza sulla caccia. L’UFAM ha negato l’accesso ai documenti impugnati adducendo che questi facevano parte di un procedimento giudiziario.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso con sentenza del 5 agosto 2024, nella misura in cui vi ha dato ingresso. Ha negato la legittimazione a ricorrere della ricorrente per mancanza di un interesse diretto e attuale nonché la capacità processuale dei lupi. Ha inoltre respinto la domanda di accesso ai documenti ufficiali. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in materia di diritto pubblico il 16 settembre 2024 al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento delle decisioni impugnate nonché l’accesso ai documenti ufficiali. L’UFAM e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) hanno rinunciato a presentare osservazioni.
Legge
Condizioni di ammissibilità del ricorso e ammissibilità: Il Tribunale federale ha esaminato d’ufficio le condizioni di ammissibilità del ricorso e ha constatato che il ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 5 agosto 2024 è ammissibile, trattandosi di una decisione definitiva in materia di diritto pubblico. Il ricorso contro le ordinanze interlocutorie del Tribunale amministrativo federale del 29 gennaio 2024 e del 18 marzo 2024 è stato invece ritenuto inammissibile, poiché tali ordinanze interlocutorie non producevano più effetti al momento della decisione definitiva. La ricorrente è legittimata a proporre ricorso in qualità di destinataria della sentenza impugnata, mentre i lupi non sono legittimati a ricorrere per mancanza di capacità processuale.
Legittimazione a ricorrere della ricorrente: La ricorrente ha sostenuto di essere particolarmente colpita dalle decisioni di approvazione, poiché si impegna professionalmente e privatamente per la biodiversità e la tutela dell’ambiente. Il Tribunale federale ha respinto tale argomento, rilevando che la ricorrente non ha potuto dimostrare una particolare affezione ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 lett. b PA e dell’art. 89 cpv. 1 lett. b LTF. Le sue argomentazioni si limitavano a interessi pubblici generali, equiparabili a un ricorso di interesse generale. Inoltre, non era legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 12 LPN. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente negato la legittimazione a ricorrere della ricorrente.
Capacità processuale dei lupi e facoltà di rappresentanza della ricorrente: Il Tribunale federale ha confermato che i lupi, non avendo capacità giuridica, non sono dotati di capacità processuale e non possono quindi proporre ricorso autonomamente. Non sussiste neppure una facoltà di rappresentanza da parte della ricorrente, poiché manca una base legale per tale rappresentanza. La ricorrente non può avvalersi di una tutela generale degli interessi, poiché solo le organizzazioni menzionate all’art. 12 LPN sono legittimate a proporre ricorso…