Fatti

Il ricorrente, rappresentato dal Consiglio di Stato del Cantone Friburgo, nonché la Direzione dello sviluppo territoriale, delle infrastrutture, della mobilità e dell’ambiente (DRIMA) del Cantone Friburgo, hanno proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale cantonale di Friburgo, II. Corte amministrativa del 16 luglio 2024. Quest’ultima aveva accolto il ricorso del vicino [A.] avverso la decisione della Direzione del 28 settembre 2023 e aveva rinviato la causa alla Direzione per ulteriori accertamenti in fatto.

La fattispecie può essere riassunta come segue

  • Gestione dell’allevamento: [B.] gestisce nel Comune di [U.] un’azienda agricola con 30 vacche e 24 vitelli. Il suo vicino [A.] , nel maggio 2020, aveva lamentato immissioni odorose moleste e si era rivolto al Comune, il quale aveva coinvolto l’Ufficio cantonale dell’ambiente (UCA).
  • Prime misure amministrative: L’UCA constatò che l’allevamento rispettava le distanze minime dalla zona residenziale e che non erano prevedibili immissioni odorose eccessive. Tuttavia, impartì l’istruzione di mantenere sempre chiuse le porte, di smaltire tempestivamente l’urina e di mantenere pulita l’area di sgambamento.
  • Ulteriore procedimento: Poiché [A.] continuava a sentirsi disturbato, l’UCA trasmise il fascicolo alla Direzione, la quale, con decisione del 28 settembre 2023, respinse la domanda volta ad accertare immissioni odorose eccessive e a disporre limiti di emissione integrativi o più restrittivi.
  • Sentenza del Tribunale cantonale: [A.] propose ricorso avverso tale decisione. Il Tribunale cantonale di Friburgo accolse il ricorso e rinviò la causa alla Direzione per ulteriori accertamenti.
  • Ricorso al Tribunale federale: Il Cantone Friburgo, agendo tramite il Consiglio di Stato, propose ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico avverso la sentenza del Tribunale cantonale, chiedendone l’annullamento e la conferma della decisione originaria della Direzione. Il resistente [A.] chiese il non luogo a provvedere sul ricorso, mentre l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ritenne la sentenza conforme al diritto federale.

Legge

Il Tribunale federale ha preliminarmente esaminato d’ufficio la propria competenza e la ricevibilità del ricorso. Il ricorso concerne una decisione cantonale di ultima istanza in materia di diritto ambientale federale, per la quale è in linea di principio ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Tuttavia, sorge il dubbio se il Cantone Friburgo sia legittimato a proporre ricorso.

Ai sensi dell’art. 89 cpv. 1 LTF, è legittimato a proporre ricorso chi ha partecipato al procedimento dinanzi al giudice di grado inferiore, è particolarmente toccato o ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della decisione. Per gli enti pubblici come i Cantoni vige un’interpretazione restrittiva. Essi possono avvalersi dell’art. 89 cpv. 1 LTF solo se sono colpiti in modo simile a una persona privata o se sono toccati in modo qualificato in interessi sovrani degni di protezione. La giurisprudenza è particolarmente restrittiva nei conflitti intraorganici, ossia quando si contrappongono organi dello stesso ente pubblico, come nel caso di specie tra il governo cantonale e il tribunale amministrativo cantonale.

Il Cantone Friburgo si è basato sulla seconda variante fattuale e ha sostenuto di essere toccato in modo qualificato in interessi sovrani degni di protezione, poiché la Direzione sarebbe stata obbligata dalla sentenza ad applicare il diritto federale in modo da essa ritenuto contrario al diritto federale. Ciò riguarderebbe non solo il caso concreto, ma anche diversi procedimenti pendenti e futuri. Un simile argomento porterebbe tuttavia a consentire ai governi…