Fatti

Il FC [A.] (ricorrente), una società calcistica svizzera, ha partecipato nella stagione 2022/2023 con la sua prima squadra maschile al gruppo 1 della 1. Liga Classic dell’Associazione Svizzera di Football (ASF) (resistente). La Prima Lega dell’ASF (resistente), una sezione dell’ASF con personalità giuridica propria, organizza questa categoria come quarta serie del calcio svizzero.

Il xxx, il FC [A.] ha disputato una partita di campionato contro il club calcistico [B.] a [U.] , terminata con il risultato di 2:0 a favore di [B.] . Il FC [A.] ha contestato l’impiego da parte di [B.] di un numero eccessivo di giocatori non formati localmente, nello specifico cinque giocatori ([D.] , [E.] , [F.] , [G.] e [H.] ) privi dello status di Home Trained Players (HTP). Inoltre, era controverso se il giocatore [C.] (straniero) possedesse lo status di HTP. Le disposizioni rilevanti si trovano negli articoli 168 e 170 del Regolamento di gioco dell’ASF (ASF RG).

L’11 ottobre 2022, il FC [A.] ha presentato al comitato della Prima Lega la richiesta di annullamento del risultato della partita e di attribuzione di una vittoria per 3:0 a proprio favore. Il comitato ha respinto la domanda con decisione del 18 ottobre 2022. Il FC [A.] ha impugnato tale decisione dinanzi alla Commissione di ricorso della Prima Lega, che ha respinto il ricorso con decisione del 28 novembre 2022.

Il FC [A.] ha quindi presentato ricorso dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) contro la decisione della Commissione di ricorso. Dopo diversi ritardi dovuti alla coordinazione delle udienze, il 3 maggio 2023 si è tenuta un’udienza orale a Zurigo. Il giudice unico Prof. Dr. Ulrich Haas ha respinto il ricorso con lodo arbitrale del 17 maggio 2023. Egli ha motivato tale decisione sostenendo che non vi fosse alcuna violazione dell’articolo 170 capoverso 2 ASF RG, poiché il giocatore [I.] non era stato impiegato e il giocatore [C.] – pur se erroneamente – disponeva dello status di HTP nel momento rilevante.

Il FC [A.] ha proposto ricorso contro tale lodo arbitrale dinanzi al Tribunale federale in materia civile, chiedendo l’annullamento del lodo e l’annullamento del risultato della partita con attribuzione di una vittoria per 3:0 a proprio favore. In via subordinata, ha richiesto l’annullamento del lodo e la rimessione della causa al TAS. Inoltre, ha chiesto la sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale federale fino alla definizione definitiva di un’azione di impugnazione da esso promossa nel Cantone di Berna ai sensi dell’articolo 75 CC e la concessione dell’effetto sospensivo. Il Tribunale federale ha respinto la domanda di effetto sospensivo con provvedimento del 29 giugno 2023.

Legge

Il Tribunale federale esamina d’ufficio e con cognizione libera la ricevibilità del ricorso. Il ricorso contro il lodo arbitrale del TAS è ammissibile ai sensi dell’articolo 389 capoverso 1 CPC e dell’articolo 77 capoverso 1 lettera b LTF, poiché si tratta di un lodo arbitrale nazionale e le parti hanno la sede in Svizzera. Il ricorso ha tuttavia natura puramente cassatoria, sicché il Tribunale federale può solo annullare il lodo, senza decidere nel merito. La domanda del ricorrente di rimessione della causa al TAS è ammissibile, mentre la sua richiesta di decisione nel merito è inammissibile.

Il ricorrente deduce una violazione del principio di parità delle parti e del diritto di essere sentito (articolo 393 lettera d CPC). Il Tribunale federale precisa che il diritto di essere sentito nel procedimento arbitrale corrisponde a quello costituzionale ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 Cost. Le parti devono avere la possibilità di esprimersi su tutti i fatti essenziali per la decisione e di far valere le proprie posizioni giuridiche. Tuttavia, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito, poiché il ricorrente ha potuto presentare la sua domanda di sospensione del 28 aprile 2023 e l’udienza orale si è tenuta nonostante le sue motivazioni (grave malattia del presidente). Il ricorrente non ha dimostrato di non aver potuto farsi rappresentare da altri. Inoltre, all’inizio e alla fine dell’udienza, le parti hanno confermato di aver ricevuto un’adeguata audizione.

Il ricorrente addebita altresì l’arbitrio (articolo 393 lettera e CPC), in particolare poiché il lodo arbitrale si baserebbe su accertamenti di fatto manifestamente contrari agli atti o su una palese violazione del diritto. Il Tribunale federale precisa che una palese violazione del diritto sussiste solo in caso di violazione del diritto materiale, non già in caso di errori procedurali, a meno che questi ultimi non ledano l’ordine pubblico processuale. Il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’arbitrio:

  • Il giudice unico si è confrontato con la decisione della Commissione di ricorso e ha correttamente confermato la decisione impugnata. L’affermazione secondo cui il lodo arbitrale si riferirebbe solo alla decisione del comitato e non a quella della Commissione di ricorso è…