Fatti
Parti del procedimento: L'assicurata (ricorrente) era impiegata dal maggio 2017 come assistente di cura e assicurata tramite contratto collettivo contro la perdita di salario in caso di malattia presso la [B. AG] (resistente, rappresentata dall'avvocata Marianne I. Sieger). Il rapporto di lavoro è terminato il 31 marzo 2019; dall'ottobre 2019 ha percepito indennità di disoccupazione.
Oggetto: Assicurazione indennità giornaliera malattia.
Fatti:
- Dal 29 aprile 2018 è stata attestata un'incapacità lavorativa per malattia (inizialmente totale, poi dell'80%, del 75% e dal 1° agosto 2020 del 60%).
- Dal 29 maggio 2018 la resistente ha versato indennità giornaliere per disturbi ai piedi. Secondo la valutazione del dott. med. [C.] (piena capacità lavorativa in attività adeguate) ha annunciato la cessazione delle prestazioni al 31 marzo 2019; su opposizione ha concesso un termine transitorio fino al 30 giugno 2019.
- Con lettera del 13 giugno 2019 l'assicurata ha fatto valere che sussisteva inoltre una capsulite retrattile della spalla destra, che già prima di marzo 2019 aveva causato un'incapacità lavorativa. Il 21 luglio 2019 ha revocato lo scioglimento dal segreto professionale medico. Con lettera del 23 luglio 2019 la resistente ha versato indennità fino alla fine di luglio 2019 (disturbi ai piedi), ha chiesto una perizia pluridisciplinare e ha richiamato l'esclusione dalle prestazioni in caso di rifiuto.
Istanza precedente: Con azione parziale del 16 marzo 2020 presso il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo (V Camera) l'assicurata ha chiesto indennità giornaliere dal 1° agosto 2019 fino alla durata massima delle prestazioni, oltre interessi. Con sentenza del 21 giugno 2021 il Tribunale delle assicurazioni sociali ha respinto la domanda e ha condannato l'assicurata a un'indennità di parte di Fr. 3'800.--. Una domanda di revisione è stata respinta con sentenza del 19 novembre 2021 in quanto manifestamente infondata.
Procedura dinanzi al Tribunale federale: L'assicurata ha proposto ricorso in materia civile con la richiesta di accoglimento della domanda, o di rinvio e di nuova regolamentazione dell'indennità di parte. Su sua richiesta il procedimento è stato sospeso fino a che il Tribunale federale ha definito con non entrata nel merito il ricorso contro la sentenza di revisione (4A_637/2021) (sentenza del 20 gennaio 2022). Non sono state richieste determinazioni.
Questione controversa: Se la resistente debba indennità giornaliere oltre il 31 luglio 2019, in particolare se l'assicurata abbia dimostrato un'incapacità lavorativa dovuta al disturbo alla spalla insorta prima della fine del contratto (31 marzo 2019).
Diritto
Presupposti formali e principio della censura (consid. 1-2): I presupposti processuali per una decisione di merito sono adempiuti. Il ricorso in materia civile ai sensi degli art. 95 e 96 LTF deve essere motivato in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244). Il Tribunale federale pone a fondamento l'accertamento di fatto dell'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF); una correzione è possibile solo in caso di evidente inesattezza (arbitrio) e di rilevanza per la decisione (art. 105 cpv. 2, art. 97 cpv. 1 LTF). Per le censure relative all'accertamento dei fatti vige il rigoroso principio della censura ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
Presupposti del diritto e istanza precedente (consid. 3): Non era controverso che la copertura assicurativa si fosse estinta al 31 marzo 2019 senza passaggio all'assicurazione individuale, né che i disturbi alla spalla costituissero un nuovo evento assicurato. L'obbligo di prestazione presupponeva che la patologia alla spalla, prima di marzo 2019, avesse causato un'incapacità lavorativa ininterrotta di almeno il 25%. L'onere della prova dell'incapacità lavorativa nell'attività precedente incombe all'assicurata. I mezzi di prova prodotti non erano sufficienti; inoltre l'assicurata aveva ostacolato accertamenti medici tempestivi, pur essendo contrattualmente tenuta a collaborare.
Esposizione dei fatti inammissibile e nuovi mezzi di prova (consid. 4): L'assicurata si è basata in larga misura su una propria esposizione dei fatti, senza formulare censure sufficienti sull'accertamento dei fatti (art. 97, 105, 106 LTF, art. 112 lett. b LTF); tali censure sono quindi infondate. Le censure di violazione dell'art. 9, dell'art. 29 cpv. 1 e 2, dell'art. 30 Cost. nonché degli art. 41 e 45 LCA non sono state esaminate per mancanza di una motivazione conforme al diritto. I nuovi mezzi di prova successivi alla decisione impugnata (e-mail, raccomandate, ricevuta di bonifico) sono inammissibili nella procedura di ricorso (DTF 143 V 19 consid. 1.2; 140 V 543 consid. 3.2.2.2); a giusto titolo sono stati respinti come infondati nella procedura di revisione. La censura secondo cui la resistente non avrebbe sollecitato è errata, dato che la lettera del 23 luglio 2019 richiamava l'obbligo di collaborazione e l'esclusione dalle prestazioni.
Precedenti e vincolo di giudicato (consid. 5-6): La sentenza 4D_7/2021 non contiene alcuna affermazione secondo cui un certificato medico sia sempre sufficiente; essa ha soltanto constatato che la valutazione delle prove nel caso concreto non era manifestamente arbitraria. Secondo la DTF 141 III 433 una perizia privata costituisce una mera allegazione di parte e non può da sola provare un fatto contestato in modo sostanziato. La precedente decisione AI del 20 marzo 2020 riguardava misure d'integrazione e non vincola il giudice in merito alla questione dell'incapacità lavorativa nel rapporto d'indennità giornaliera malattia.
Apprezzamento delle prove e grado di prova (consid. 7): In una sentenza più recente (4A_117/2021 del 31 agosto 2021, consid. 3.3.1) il Tribunale federale ha stabilito che in simili casi di assicurazione…