Fatti
Le parti si fronteggiano dal novembre 2018 davanti al Tribunale distrettuale di Zurigo in un procedimento di divorzio. La resistente ([B.] , nata nel 1948) è rappresentata da un avvocato dal 15 maggio 2019. La ricorrente ([A.] , nata nel 1962) non è stata rappresentata da un avvocato dalla fine di gennaio 2020 fino alla metà di ottobre 2020.
Dopo che il 11 maggio 2020 la resistente aveva depositato la motivazione della petizione, con decreto del 25 maggio 2020 il Tribunale distrettuale ha assegnato alla ricorrente un termine per la risposta scritta alla petizione. Dopo due proroghe concesse, il termine è scaduto senza essere utilizzato. È stato quindi assegnato un termine suppletivo che, dopo una breve proroga concessa una sola volta, è anch'esso scaduto senza essere utilizzato. L'avvertimento sulle conseguenze della contumacia recitava: 'In caso di contumacia la parte convenuta è esclusa dalla risposta scritta alla petizione. Il tribunale può inoltre pronunciare una sentenza finale senza ulteriori allegazioni delle parti.'
Il 19 ottobre 2020 il Tribunale distrettuale ha emesso dapprima una sentenza non motivata: ha pronunciato il divorzio, non ha riconosciuto un contributo di mantenimento post-coniugale, ha ordinato alla Fondazione [C.] di trasferire fr. 55'134.-- oltre interessi dal 1° novembre 2018 dal conto di libero passaggio della ricorrente a quello della resistente, e ha dichiarato completata la liquidazione del regime dei beni.
Una domanda della ricorrente, presentata il 20 ottobre 2020, volta alla restituzione del termine per la risposta alla petizione è stata respinta dal Tribunale distrettuale; l'appello al Tribunale superiore è rimasto infruttuoso e tale decisione non è stata impugnata.
Dopo la notifica della motivazione, la ricorrente ha proposto appello al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo chiedendo l'annullamento e il rinvio al Tribunale distrettuale per la prosecuzione del procedimento. Con decisione dell'1 giugno 2021 il Tribunale superiore non è entrato nel merito dell'appello.
Con ricorso in materia civile del 2 luglio 2021 la ricorrente chiede al Tribunale federale l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e il rinvio per un nuovo giudizio; in via subordinata, il rinvio al Tribunale distrettuale per un nuovo giudizio, lo svolgimento di un'udienza principale o la fissazione di un termine per la risposta alla petizione. Non sono state richieste determinazioni.
Oggetto della lite:
- Validità dell'avvertimento sulle conseguenze della contumacia (art. 223 in combinato disposto con art. 147 cpv. 3 CPC)
- Maturità della causa del procedimento di divorzio in prima istanza (art. 223 cpv. 2 CPC)
- Mancata entrata nel merito dell'istanza precedente sull'appello fondato unicamente su una motivazione cassatoria
Diritto
Ammissibilità e oggetto dell'esame: Il ricorso in materia civile è ammissibile contro la decisione finale dell'ultima istanza cantonale (art. 75, art. 74 cpv. 1 lett. b, art. 76 cpv. 1, art. 100 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale esamina d'ufficio le violazioni del diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), ma soltanto le censure motivate in modo sufficiente sotto il profilo formale. Le nuove allegazioni non sollevate davanti all'istanza precedente sono inammissibili in virtù del principio dell'esaurimento materiale del grado di giurisdizione, così come le affermazioni tardive sulle trattative di conciliazione e sulle spese private del resistente. Per le censure di diritto costituzionale e cantonale vige il rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF); l'arbitrio deve essere dimostrato in modo qualificato. L'accertamento dei fatti è impugnabile solo in caso di manifesta inesattezza (art. 97 cpv. 1, art. 105 cpv. 1 LTF). I fatti nuovi e i nuovi mezzi di prova (domanda firmata di assistenza giudiziaria gratuita, preventivo 2021-2024/25) sono inammissibili, poiché la ricorrente non motiva alcuna eccezione ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF.
Avvertimento sulle conseguenze della contumacia (art. 223 in combinato disposto con art. 147 cpv. 3 CPC): L'obbligo di avvertire sulle conseguenze della contumacia deriva dalla buona fede e non è una prescrizione d'ordine. Il corretto avvertimento è in linea di principio presupposto della preclusione, salvo che la parte conoscesse le conseguenze o avrebbe dovuto conoscerle usando la diligenza ragionevolmente esigibile, oppure che l'omissione non abbia inciso sulla contumacia. La semplice menzione della norma non basta; devono essere esposte le conseguenze giuridiche concrete. Le esigenze variano in funzione delle conoscenze giuridiche della parte. La ricorrente, richiamandosi alla sentenza 4A_381/2018 del Tribunale federale, ha preteso un avvertimento secondo cui si sarebbe tenuto conto esclusivamente delle allegazioni dell'attore. Il Tribunale federale conferma l'opinione dell'istanza precedente secondo cui tale decisione non è pertinente, poiché nel presente procedimento, a differenza di quello citato, non vige esclusivamente la massima dispositiva, bensì in parte la massima inquisitoria limitata. Se fosse necessario un avvertimento differenziato resta non deciso, poiché la ricorrente non ha spiegato in che modo un avvertimento corretto avrebbe inciso sull'esito del processo, e l'istanza precedente ha accertato in modo vincolante che non era riconoscibile alcuna influenza (la ricorrente ha reagito tempestivamente e ha successivamente contestato la petizione). Non sussiste una violazione dell'art. 223 in combinato disposto con l'art. 147 cpv. 3 CPC né della buona fede (art. 9 Cost.). Le censure di arbitrio e di violazione del divieto di disparità di trattamento (art. 8 cpv. 2 Cost., senza effetto diretto tra privati) non soddisfano le esigenze di motivazione.
Maturità della causa (art. 223 cpv. 2 CPC): La causa è matura per la decisione…