Fatti

I ricorrenti A. e B. sono domiciliati nel Cantone Vallese e sono proprietari di fondi nel Cantone Zurigo. Nel periodo fiscale 2017 hanno percepito da una partecipazione qualificata un dividendo di Fr. 200'000.--.

L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Vallese li ha tassati per le imposte cantonali e comunali (periodo fiscale 2017) con un reddito imponibile di Fr. 51'868.-- e un reddito determinante l'aliquota di Fr. 686'642.--. Il dividendo è stato considerato come reddito della sostanza e, nell'ambito della tassazione parziale, la base imponibile è stata ridotta di Fr. 80'000.--.

L'Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo ha stimato i ricorrenti con decisione su opposizione del 26 giugno 2020 per le imposte cantonali e comunali zurighesi su un reddito imponibile di Fr. 635'900.-- e un reddito determinante l'aliquota di Fr. 766'700.--. Nel ricorso i ricorrenti hanno chiesto che una quota di Fr. 69'200.-- del reddito imponibile, quale provento da partecipazione qualificata, fosse tassata secondo la procedura a mezza aliquota ai sensi del § 35 cpv. 4 aLTB/ZH. Il Tribunale cantonale di ricorso fiscale (30 ottobre 2020) e il Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo, 2a Sezione (sentenza del 15 gennaio 2021, SB.2020.00112), hanno respinto i rimedi giuridici.

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 22 marzo 2021 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale l'annullamento della sentenza e la determinazione di una quota di Fr. 69'200.-- come provento da partecipazione qualificata. Hanno lamentato in particolare la violazione del divieto di peggioramento ai sensi dell'art. 127 cpv. 3 Cost. L'Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo e il Tribunale amministrativo hanno chiesto la reiezione. L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Vallese non si è espressa.

Oggetto del litigio: applicabilità della procedura zurighese a mezza aliquota (§ 35 cpv. 4 aLTB/ZH) ai dividendi da partecipazioni qualificate che nel Cantone Zurigo sono considerati solo ai fini dell'aliquota e non come reddito imponibile, nonché sussistenza di un peggioramento vietato.

Diritto

Ammissibilità e cognizione: Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, art. 90, art. 83 LTF; legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LAID). Il Tribunale federale esamina il diritto fiscale armonizzato con piena cognizione, mentre il diritto cantonale autonomo solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 95 lett. a, art. 106 cpv. 1 LTF). L'interpretazione del § 35 cpv. 4 aLTB/ZH è esaminata solo in misura limitata, mentre la censura di violazione dell'art. 127 cpv. 3 Cost. è esaminata con piena cognizione.

Quadro giuridico del provento da partecipazione: L'art. 7 cpv. 1 terzo periodo LAID consente ai Cantoni di attenuare la doppia imposizione economica nel caso di partecipazioni qualificate. Soggetto e oggetto del sollievo sono predefiniti dal diritto federale, mentre tipo e portata del sollievo (procedura dei redditi parziali o procedura dell'aliquota parziale) rientrano nel margine di configurazione cantonale. I Cantoni con tassazione parziale riducono la base imponibile, mentre i Cantoni con aliquota parziale riducono l'aliquota sul lordo non diminuito del provento.

Delimitazione tra reddito determinante l'aliquota e procedura dell'aliquota parziale: I ricorrenti confondono la determinazione del reddito determinante l'aliquota (§ 6 cpv. 2 LTB/ZH) nell'ambito della ripartizione intercantonale dell'imposta con la riduzione d'aliquota ai sensi del § 35 cpv. 4 aLTB/ZH. La considerazione di oneri e deduzioni generali anche in assenza di un nesso con il reddito imponibile nel Cantone (ad esempio la deduzione degli interessi passivi ai sensi del § 31 cpv. 1 lett. a LTB/ZH) riguarda solo la determinazione dell'aliquota. Secondo il suo tenore letterale, la procedura a mezza aliquota presuppone nel Cantone Zurigo proventi da partecipazioni qualificate tassati; in mancanza di questi, il § 35 cpv. 4 aLTB/ZH non trova applicazione.

Divieto di peggioramento (art. 127 cpv. 3 Cost.): Non sussiste un peggioramento. Il Cantone Zurigo tratta i ricorrenti come qualsiasi altra persona con proventi da partecipazioni, poiché il…