Fatti

Il Comune di Vaz/Obervaz ha rilasciato in data 21 febbraio 2012 una licenza edilizia per un impianto fotovoltaico (18 pannelli solari, superficie complessiva del tetto 35 m²) sul tetto della casa plurifamiliare sul fondo n. 40. L'impianto realizzato si discosta di circa 75 cm, in direzione della gronda lato monte, dai piani autorizzati.

I vicini (proprietari dei fondi n. 36, 37 e 38) si sono lamentati di riflessi luminosi sui loro balconi. Sulla base di una perizia sui riflessi della Basler & Hofmann AG (2012), di una decisione del Comune del 27 marzo 2014 e di una decisione di rinvio del Tribunale amministrativo del 12 marzo 2015, i ricorrenti [B.C.] e [D.C.] hanno chiesto, con denuncia di polizia edilizia del 17 marzo 2014 (integrata il 30 giugno 2016), il ripristino dello stato conforme al diritto ovvero misure di limitazione delle emissioni.

Il Comune ha fatto redigere una perizia dallo studio vogtpartner (misurazioni del 26 luglio 2018 sul balcone dei ricorrenti, perizia del 19 dicembre 2018, integrazione del 23 settembre 2019). È stata misurata una durata dei riflessi di circa un'ora (dalle 15.56 alle 16.58) con luminanze comprese tra 31'000 e 230'000 cd/m². Il perito ha ipotizzato riflessi di oltre 50 minuti al giorno per diverse settimane all'anno, dunque ben oltre 30 ore annue, e ha ritenuto che il disturbo non fosse più ammissibile.

Il 20 febbraio 2020 il Consiglio comunale ha accertato che l'impianto viola l'art. 11 cpv. 2 LPAmb e ha ordinato che, entro 30 giorni, sia presentata una domanda di costruzione per un montaggio su supporti oppure che l'impianto venga rimosso; in caso contrario la rimozione avverrà a spese del ricorrente. Le spese processuali di CHF 15'223.40 (incluso il costo della perizia di CHF 12'863.40) sono state poste a carico del ricorrente. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha effettuato un sopralluogo il 29 luglio 2021 e ha respinto il ricorso il 13 ottobre 2021.

Il ricorrente (con il consenso della comunione per piani) ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Ha chiesto l'annullamento delle decisioni precedenti, che la perizia sia posta a carico del Comune o della controparte, e in via subordinata l'ammissione di ulteriori misure proporzionate, in particolare la riduzione dell'impianto a 15 m². L'UFAM ha ritenuto le misure ordinate conformi all'art. 11 cpv. 2 LPAmb. I ricorrenti e il Comune hanno chiesto la reiezione del ricorso.

Oggetto della controversia era in particolare: l'ammissibilità del ricorso (decisione finale o decisione incidentale), le censure relative all'accertamento dei fatti riguardo alla durata e all'intensità dell'abbagliamento, l'applicabilità della LPAmb ai riflessi luminosi, la proporzionalità e i costi del montaggio su supporti, la considerazione della deviazione dalla licenza edilizia, la domanda subordinata di riduzione dell'impianto e l'addebito dei costi della perizia.

Diritto

Ammissibilità: il Tribunale federale lascia aperta la questione se la decisione sia finale o incidentale (art. 90, 93 LTF), poiché, in caso di decisione incidentale, al ricorrente incomberebbe un pregiudizio irreparabile. Egli dovrebbe infatti predisporre contro la sua volontà una domanda di costruzione prima che sia stata decisa la legittimità della misura. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Accertamento dei fatti: il Tribunale federale esamina le censure sull'accertamento dei fatti solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 97 cpv. 1 e 105 LTF) e con requisiti di motivazione severi. La tesi del Tribunale amministrativo secondo cui i riflessi si verificano per diverse settimane e ben oltre 30 ore all'anno non è arbitraria, poiché concorda con gli studi sui riflessi, con le fotografie dei ricorrenti e con l'UFAM. La misurazione di circa un'ora di durata dei riflessi è confermata dai calcoli. L'intensità (massimo 231'000 cd/m²) è comprovata da dati di misurazione. Il fatto che il ricorrente abbia potuto guardare per 15 secondi nell'abbagliamento non modifica l'assenza di arbitrio, tanto più che il giudice poteva utilizzare la propria percezione durante il sopralluogo.

Quadro giuridico: la luce solare riflessa da un impianto costituisce una radiazione e quindi un'immissione ai sensi dell'Art. 7 LPAmb. Per la luce visibile manca un'ordinanza federale, per cui le autorità applicano direttamente gli art. 11-14 e 16-18 LPAmb. L'impianto non è soggetto all'obbligo di risanamento ai sensi dell'art. 16 LPAmb, poiché le norme non sono cambiate dal rilascio dell'autorizzazione. L'ordine successivo di limitazioni delle emissioni è tuttavia ammissibile, in particolare quando le immissioni non erano prevedibili al momento del rilascio; esso richiede una ponderazione degli interessi che tenga conto della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto.

Misure preventive: la questione se le immissioni siano già eccessive ai sensi dell'art. 14 lett. b LPAmb (soglia dell'eccessività) può restare aperta, se misure preventive di primo livello (art. 11 cpv. 2 LPAmb) sono sufficienti. Ciò presuppone misure idonee, tecnicamente e operativamente possibili, economicamente sostenibili e proporzionate, alle quali non si oppongano interessi preponderanti, in particolare la tutela dell'affidamento. Il montaggio su supporti è ritenuto idoneo e non è contestato dal ricorrente; anzi, aumenta l'efficienza. La deviazione dalla licenza edilizia non ha determinato un obbligo di intervento del Comune, ma va considerata nella ponderazione degli interessi, poiché la tutela dell'affidamento del committente pesa meno se egli stesso si è discostato dall'autorizzazione.

Proporzionalità: i costi del montaggio su supporti (offerta di circa CHF 10'000 - 11'000) non sono trascurabili, ma non sono sproporzionati se commisurati alla durata di vita…