Fatti

Oggetto: Votazione popolare del 13 giugno 2021 sulla legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT). La legge è stata accolta con il 56.58% di voti favorevoli.

Parti coinvolte: Diversi aventi diritto di voto e partiti hanno proposto ricorsi in materia di diritti di voto contro decisioni di non entrata nel merito dei governi cantonali (Obvaldo, Lucerna, Berna, Argovia, Uri, Basilea Città) nonché direttamente contro la Cancelleria federale. I procedimenti 1C_308/2021, 1C_339/2021, 1C_352/2021, 1C_359/2021, 1C_360/2021, 1C_369/2021 e 1C_419/2021 sono stati riuniti.

Censure: I ricorrenti hanno fatto valere una violazione della libertà di voto ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 Cost. Hanno criticato affermazioni inesatte del Consiglio federale nelle spiegazioni di voto (opuscolo federale) e sul sito della Cancelleria federale, nonché dichiarazioni di membri del Consiglio federale. Hanno inoltre lamentato un'informazione generale insufficiente. Alcuni hanno chiesto la destituzione, l'annullamento o la ripetizione della votazione, la colmatura da parte del Tribunale federale di una presunta lacuna nella procedura di votazione, l'introduzione di una procedura di destituzione per i consiglieri federali, nonché accertamenti sulla contrarietà alla CEDU di singole disposizioni della MPT.

Svolgimento della procedura: I governi cantonali non sono entrati nel merito dei ricorsi in materia di votazioni per mancanza di competenza cantonale su fattispecie che eccedono i confini cantonali. Il ricorrente nel procedimento 1C_308/2021 si è rivolto direttamente al Tribunale federale, così come Gilbert Hottinger nel procedimento 1C_360/2021 per un ricorso contro la Cancelleria federale (già dichiarato inammissibile in precedenza con la sentenza 1C_334/2021). La Cancelleria federale ha chiesto la non entrata nel merito, in subordine la reiezione. I governi cantonali hanno rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto

Ammissibilità e via di ricorso: Contro le decisioni su ricorsi in materia di votazioni ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b LDP è aperto il ricorso per violazione dei diritti politici dinanzi al Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LDP in combinato disposto con l'art. 82 lett. c e l'art. 88 cpv. 1 lett. b LTF). Le fattispecie che eccedono i confini cantonali non rientrano nella competenza dei governi cantonali, per cui le loro decisioni formali di non entrata nel merito erano ammissibili. Le questioni già sollevate a livello cantonale possono essere sottoposte al Tribunale federale.

Adizione diretta del Tribunale federale: Secondo la giurisprudenza pubblicata (DTF 137 II 177), la via di ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 LDP deve essere rispettata, per cui i ricorsi presentati direttamente al Tribunale federale non possono essere esaminati in virtù dell'art. 88 cpv. 1 lett. b LTF. Nonostante le note lacune della via di ricorso tramite i governi cantonali, il Tribunale federale ha confermato tale prassi, poiché la correzione spetta al legislatore (DTF 136 II 132). È stata respinta una colmatura di lacune per via giudiziaria. Un trasferimento ai governi cantonali non si è reso necessario, dato che i ricorrenti interessati avevano già percorso la via di ricorso.

Inammissibilità delle censure contro dichiarazioni del Consiglio federale: Ai sensi dell'art. 189 cpv. 4 Cost., gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati dinanzi al Tribunale federale, salvo che la legge lo preveda; ciò vale anche per i ricorsi in materia di diritti di voto (DTF 138 I 61). Le spiegazioni di voto del Consiglio federale non sono quindi direttamente impugnabili. Lo stesso vale per dichiarazioni di singoli membri del Consiglio federale e di terzi, nella misura in cui riproducono sostanzialmente il contenuto delle spiegazioni di voto (DTF 145 I 207; 145 I 1; 138 I 61; 137 II 177). Non è stata fatta valere né è ravvisabile un'eccezione legale. Su tali ricorsi non si entra quindi nel merito.

Informazione insufficiente: L'informazione generale nel periodo che precede una votazione popolare può essere censurata solo in via eccezionale, con una tutela giuridica successiva e per via di riconsiderazione. Nell'ambito dei ricorsi in materia di votazioni ai sensi dell'art. 77 cpv. 1…