Fatti
L'Assemblea federale ha deciso il 19 marzo 2021 modifiche alla legge Covid-19 (RS 818.102). La modifica è stata dichiarata urgente, è entrata in vigore il 20 marzo 2021 ed è stata sottoposta a referendum in occasione della votazione popolare federale del 28 novembre 2021.
Diversi aventi diritto di voto hanno presentato ricorso, in vista della votazione, presso i Governi cantonali (Turgovia, Grigioni, Basilea Città, San Gallo, Zurigo). Hanno lamentato in particolare una formulazione fuorviante sulla scheda di voto e affermazioni inesatte nelle spiegazioni di voto del Consiglio federale. Hanno chiesto la cancellazione risp. il rinvio della votazione, in via eventuale l'annullamento del risultato e in via subeventuale la constatazione di una violazione della libertà di voto ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 Cost. I Governi, con decisioni del 9, 11, 12, 16 e 17 novembre 2021, non sono entrati nel merito dei ricorsi.
I ricorrenti si sono quindi rivolti al TF con ricorsi in materia di diritti politici (procedure 1C_684/2021, 1C_685/2021, 1C_689/2021, 1C_706/2021, 1C_713/2021, 1C_728/2021, 1C_742/2021). I presidenti hanno respinto le istanze di effetto sospensivo risp. di rinvio cautelare della votazione. Il progetto è stato accettato con il 62.01 % di voti favorevoli e una partecipazione del 65.72 %.
La Cancelleria federale ha chiesto il rigetto del ricorso 1C_713/2021, nella misura in cui sia ammissibile, e la non entrata nel merito sugli altri ricorsi. La ricorrente nella procedura 1C_713/2021 ha inoltre lamentato che il video di votazione pubblicato dalla Cancelleria federale sulla homepage della Confederazione sarebbe fuorviante. Nella procedura 1C_728/2021 è stato chiesto un controllo astratto delle norme della legge Covid-19.
Diritto
Le procedure concernono la stessa votazione popolare e sono quindi riunite ai sensi dell'art. 24 LTF. Il ricorso in materia di diritti politici è aperto secondo l'art. 77 cpv. 1 lett. b, art. 80 cpv. 1 LDP in combinato disposto con l'art. 82 lett. c e l'art. 88 cpv. 1 lett. b LTF; per un ricorso sussidiario in materia costituzionale non vi è spazio (art. 113 LTF). Irregolarità che interessano più Cantoni giustificano decisioni formali di non entrata nel merito dei Governi cantonali, per cui il TF può esaminare anche questioni che i Cantoni non avevano facoltà di trattare, purché siano state sollevate a livello cantonale. Le censure di diritti fondamentali sono esaminate solo nel rispetto dell'obbligo di motivazione qualificato (art. 106 cpv. 2 LTF in combinato disposto con l'art. 42 cpv. 2 LTF).
Il controllo astratto delle norme della legislazione federale è escluso (art. 82 LTF in combinato disposto con l'art. 190 Cost.); il ricorso 1C_728/2021 non è quindi ammissibile. Le spiegazioni di voto del Consiglio federale, il quesito di votazione e la formulazione sulla scheda costituiscono un'unità e, quale atto del Consiglio federale ai sensi dell'art. 189 cpv. 4 Cost., non sono impugnabili. Una pretesa fondata sull'art. 10 risp. 13 CEDU a un'informazione corretta da parte delle autorità non costituisce un'eccezione. La critica generica ai media e alle autorità, senza irregolarità concrete, non soddisfa l'obbligo di motivazione qualificato; la situazione informativa può essere censurata nell'ambito di ricorsi in materia di votazioni ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b LDP solo eccezionalmente, con la via della revisione (DTF 147 I 194 consid. 4.1). Anche le altre censure non sufficientemente motivate o che esulano dall'oggetto litigioso conducono alla non entrata nel merito.
Il video di votazione della Cancelleria federale è un oggetto impugnabile, nella misura in cui non si critichi unicamente il contenuto delle spiegazioni del Consiglio federale (DTF 145 I 1 consid. 5.1). Ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 Cost. sussiste per le autorità un obbligo di informazione corretta e misurata. Una votazione può essere annullata solo se le irregolarità sono rilevanti e possono aver influito sul risultato, ovvero se…